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u) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2022, n. 231)
Modifica del regolamento sull’esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni

1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 39 settembre 2022, n. 39.

Art. 1

(1) Nel testo italiano della lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “agli atti” sono sostituite dalle parole: “ai documenti”.

Art. 2

(1) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “von Nutzen” sono sostituite dalla parola: “zweckmäßig”.

Art. 3

(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “eine Bestätigung über den Antragserhalt aus.” sono sostituite dalle parole: “eine Bestätigung über den Eingang des Antrags auf formellen Zugang aus.”

(2) Nel comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, dopo le parole: “alla struttura organizzativa” sono inserite le parole: “o all’ente”.

(3) Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è così sostituito:

“4. La persona richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.”

(4) Al termine del comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: “Scaduto il termine assegnato, se la regolarizzazione ovvero integrazione non sono pervenute o sono comunque insufficienti, la persona responsabile del procedimento dichiara inammissibile la richiesta e ne dà comunicazione alla persona interessata.”

Art. 4

(1) Nel comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “alla struttura organizzativa” sono sostituite dalle parole “all’amministrazione o ente”.

Art. 5

(1) Nel testo italiano della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, dopo la parola: “provvedimento” viene inserita la parola: “conclusivo”.

(2) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è aggiunta la seguente lettera h):

“h) la segnalazione del pubblico dipendente, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (“whistleblowing”), e la documentazione ad essa allegata.”

Art. 6

(1) Nel comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, la parola “atto” è sostituita dalla parola “documento”. Nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, la parola “atti” è sostituita, ovunque ricorra, dalla parola “documenti”.

(2) Nel testo tedesco del comma 5 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, la parola: “jenseits” è sostituita dalla parola: “außerhalb”.

Art. 7

(1) Nel testo tedesco della rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “in den Bereichen” sono sostituite dalla parola: “zwecks”.

Art. 8

(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, la parola: “Abschnitt” è sostituita dalla parola: “Bereich” e le parole: “dem Verantwortlichen/der Verantwortliche” sono sostituite dalle parole: “der/dem Verantwortlichen”.

Art. 9

(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 22 e del comma 2 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, sono soppresse le parole: “in jedem Fall”.

(2) Il comma 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è così sostituito:

“3. La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare all’istante una ricevuta dalla quale risultino la data della presentazione della richiesta, il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa competente per la risposta con i relativi dati di contatto e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento.”

Art. 10

(1) Nei commi 1 e 2 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è soppressa la parola: “informazioni”.

Art. 11

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: “Al/Alla responsabile compete anche decidere sulla richiesta.”

Art. 12

(1) I commi 1 e 3 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, sono così sostituiti:

“1. L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede motivazione e può essere trasmessa anche per via telematica; in tal caso l’istanza è validamente presentata se alternativamente:

a) è sottoscritta e trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) della persona richiedente;

b) è sottoscritta mediante firma digitale o elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un ente certificatore;

c) è sottoscritta e trasmessa unitamente alla copia del documento d’identità;

d) è sottoscritta e trasmessa secondo le altre modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.”

“3. La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare all’istante una ricevuta, dalla quale risultino la data della presentazione della richiesta, il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa competente per la risposta con i relativi dati di contatto e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento.”

Art. 13

(1) Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è così sostituito:

“1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso:

a) nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalle disposizioni di settore al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, fra i quali rientrano, tra altri:

1) il segreto statistico;

2) il segreto bancario;

3) il segreto scientifico e il segreto industriale;

4) il segreto d'ufficio;

5) il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona;

6) il divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale;

7) il divieto di divulgazione di documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, formati o detenuti stabilmente in originale dalle strutture organizzative nell’ambito di procedimenti selettivi quali, ad esempio, concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine a incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori;

8) l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

9) la segnalazione del pubblico dipendente, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (“whistleblowing”), e la documentazione ad essa allegata;

b) nei casi di segreto di Stato.”

Art. 14

(1) La rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è così sostituita: “Accesso ai documenti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici”.

Art. 15

(1) Nel testo italiano dei commi 1 e 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “agli atti” sono sostituite dalle parole: “ai documenti” e nel comma 2 le parole: “del processo di asta elettronica” sono sostituite dalle parole: “della procedura telematica”.

Art. 16

(1) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è inserita la seguente lettera b/bis):

“b/bis) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;”.

Art. 17

(1) Nel testo tedesco della rubrica e del comma 2 dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, la parola: “Dokumente” è sostituita dalla parola: “Unterlagen”.

Art. 18

(1) Nella rubrica del Capo VI del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “agli atti” sono sostituite dalle parole: “ai documenti”.

Art. 19

(1) Il testo tedesco della lettera b) del comma 4 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è così sostituito:

“b) für die zuständigen Organisationseinheiten ist die Übermittlung der Informationen in einer anderen Form oder einem anderen Format geeigneter; in diesem Fall sind die Gründe für die Wahl dieser anderen Form oder dieses anderen Formats anzugeben.”

Art. 20

(1) Nell’articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, le parole: “all’Art. 16” sono sostituite dalle parole “all’articolo 26, comma 5, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

Art. 21

(1) Nel testo tedesco del comma 4 dell’articolo 49 del decreto del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, la parola: “Geschäftsgeheimnisse” è sostituita dalle parole: “Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse”.

Art. 22

(1) Nel testo tedesco della rubrica dell’articolo 51 del decreto del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, dopo la parola: “der” è inserita la parola: “öffentlichen” e nel comma 1 dell’articolo 51, dopo la parola: “Verwaltung” sono inserite le parole: “bezüglich des Antrags”.

Art. 23

(1) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, dopo la parola: “materiali” sono inserite le parole: “che viene addebitato alla persona richiedente.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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