(1) Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4, è così sostituito:
“1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso:
a) nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalle disposizioni di settore al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, fra i quali rientrano, tra altri:
1) il segreto statistico;
2) il segreto bancario;
3) il segreto scientifico e il segreto industriale;
4) il segreto d'ufficio;
5) il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona;
6) il divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale;
7) il divieto di divulgazione di documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, formati o detenuti stabilmente in originale dalle strutture organizzative nell’ambito di procedimenti selettivi quali, ad esempio, concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine a incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori;
8) l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
9) la segnalazione del pubblico dipendente, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (“whistleblowing”), e la documentazione ad essa allegata;
b) nei casi di segreto di Stato.”