1. Le analisi e le altre prestazioni dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima effettuate su richiesta e nell’interesse proprio dei soggetti privati sono soggette a pagamento. Le richieste da parte di soggetti privati vengono accettate solo se nell’interesse pubblico e nei limiti della disponibilità dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima.
2. L’invio del referto viene effettato solo ad avvenuto pagamento della prestazione eccetto per i referti con esiti analitici con effetti sulla salute.
3. Sono soggette a pagamento le prestazioni di laboratorio e di monitoraggio rese dall’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima su richiesta di soggetti privati, anche se la relativa richiesta sia avanzata tramite i comuni o altri enti
pubblici.
4. In caso di incarichi annuali, pluriennali o incarichi particolari da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private senza scopo di lucro, situati nel territorio provinciale, le tariffe su richiesta motivata possono essere ridotte del 30 % dal direttore di ripartizione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.
5. Per le prestazioni non specificamente indicate si applica una tariffa corrispondente ad una prestazione analoga riportata nel tariffario.