(1) Le modalità per l’acquisto e la vendita di immobili sono stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le parti sociali.
(2) Il prezzo di acquisto o di vendita è stabilito in base a una stima dell’Ufficio provinciale Estimo ed espropri.
(3) L’IPES pubblica annualmente, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali, un resoconto delle compravendite di immobili effettuate, comprendente i dati relativi alle dimensioni di ciascun immobile, al venditore ovvero all'acquirente e al prezzo di acquisto o di vendita.