(1) Un’efficace, tempestiva e professionale opera di informazione a cittadini e cittadine sulle attività della Giunta provinciale e dell’Amministrazione provinciale è svolta dall’Agenzia di stampa e comunicazione, di seguito denominata Agenzia, gestita come ripartizione.
(2) La Giunta provinciale approva il piano di sviluppo della comunicazione e dell’informazione elaborato dall’Agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.
(3) L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per fornire tempestivamente, attraverso tutti i media, tutte le informazioni possibili sulle attività della Giunta provinciale e dell’Amministrazione provinciale.
(4) Allo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell’Agenzia la Provincia può assegnare, con contratto a tempo determinato di durata pari a quella della legislatura, non più di 12 giornalisti e giornaliste.
(5) Il/La responsabile dell’Agenzia assume la qualifica di direttore/direttrice; è nominato/nominata dalla Giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall’organo di vertice dell’Amministrazione.
(6) L’incarico di direttore/direttrice dell’Ufficio Stampa è conferito, con la procedura di cui all’Art. 9, a una persona iscritta all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, che in qualità di caporedattore/caporedattrice assume anche il ruolo di direttore/direttrice responsabile.