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Delibera 10 maggio 2022, n. 316
Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

Allegato A

Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ordine della copertura dei posti

1. I posti che risultano vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico vengono coperti secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi nel seguente ordine:

a) assunzione di personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto la riammissione in servizio ai sensi dell’articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) assunzione di personale docente a tempo indeterminato sulla base dei posti vacanti nell’organico di diritto, terminate le operazioni di mobilità;

c) assunzione di personale docente a tempo indeterminato sui posti disponibili nella dotazione organica provinciale supplementare di cui all’articolo 5;

d) assunzione di personale docente a tempo determinato sui posti vacanti o disponibili.

CAPO II
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 2
Riammissione in servizio

1. Il personale docente, già incaricato a tempo indeterminato, può essere riammesso in servizio.

2. Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego pubblico nonché il parere favorevole del Consiglio del personale docente del Consiglio scolastico provinciale. Valgono inoltre i presupposti previsti dall’articolo 516 del decreto legislativo n. 297/1994.

3. La ripartizione competente concede la riammissione in servizio di norma nei limiti del dieci per cento dei posti del relativo organico o della relativa classe di concorso disponibili ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato su posti dell’organico di diritto o della dotazione organica provinciale supplementare.

4. La sede assegnata al docente di cui al comma 1 nel primo anno scolastico costituisce sede provvisoria. L’assegnazione della sede negli anni scolastici successivi e l’assegnazione della sede definitiva sono disciplinate in sede di contrattazione collettiva provinciale relativa alla mobilità.

Art. 3
Posti per l’assunzione a tempo indeterminato (organico di diritto)

1. All’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado è riservata una percentuale pari al 90 per cento dei posti interi vacanti in organico di diritto.

2. Le eventuali frazioni sono arrotondate, per eccesso, al numero superiore, se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al numero inferiore, se inferiori a 0,50.

3. Qualora in organico si verifichino situazioni di soprannumerarietà o la soprannumerarietà sia prevedibile in anni scolastici successivi, la ripartizione competente, sentite le Organizzazioni sindacali, potrà sospendere o ridurre la percentuale per l’assunzione di personale docente a tempo indeterminato per la copertura dei posti di cui al comma 1.

Art. 4
Graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato

1. Il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo viene assegnato nel modo seguente:

a) il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;

b) il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all’art. 12, comma 1-bis, lettera a) della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;

c) il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui all’art. 12, comma 1-bis, lettera b) della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche.

2. Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato dalle graduatorie di cui al comma 1 si segue il principio dell’alternanza in questa sequenza: graduatoria di cui alla lettera a), graduatoria di cui alla lettera b), graduatoria di cui alla lettera a), graduatoria di cui alla lettera c). Partendo dalla graduatoria sulla base della quale è stata effettuata l’ultima nomina, si effettuano le nomine per l’anno scolastico successivo osservando la suddetta sequenza.
Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato:

a) nelle scuole in lingua tedesca e nelle scuole delle località ladine, qualora nell’anno scolastico 2015/2016 in seguito al principio dell’alternanza il primo posto assegnato non sia spettato alla graduatoria di merito di cui al comma 1, lettera a), si è iniziato con la graduatoria di cui al comma 1, lettera c);

b) nelle scuole in lingua italiana, qualora nell’anno scolastico 2017/2018 in seguito al principio dell’alternanza il primo posto assegnato non sia spettato alla graduatoria di merito di cui al comma 1, lettera a), si è iniziato con la graduatoria di cui al comma 1, lettera b).

A fronte di nomine non effettuate negli anni precedenti, e qualora il primo posto da assegnare non spetti alla graduatoria di merito di cui al comma 1, lettera a), ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nelle scuole in lingua tedesca e nelle scuole delle località ladina si inizia dalla graduatoria di cui al comma 1, lettera c), mentre per le scuole in lingua italiana si inizia con la graduatoria di cui al comma 1, lettera b).

3. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di cui al comma 1, lettera a) per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo o secondo grado, i posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato vengono assegnati scorrendo le restanti graduatorie. Nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante.

4. Nel caso di scelta dei posti online viene presa in considerazione la miglior posizione nelle graduatorie anche per la stipula di contratti a tempo indeterminato ai sensi della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, Art. 12, comma 2 quater, e successive modifiche. 48 ore prima dell’avvio della scelta dei posti viene pubblicato l’elenco che verrà utilizzato per tale scelta. Questa procedura viene applicata solamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento e alle nuove graduatorie provinciali e non alle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli.

5. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e/o ad esaurimento delle scuole in lingua italiana con il codice di riserva *05 in attesa di giudizio, assunti a tempo indeterminato in ottemperanza alle disposizioni del giudice del lavoro di Bolzano, non vengono più accantonati i posti a favore di coloro che risultano in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato. I docenti interessati permangono nelle rispettive graduatorie con il codice di riserva *05 fino al completamento dell’ultimo grado di giudizio o adozione di provvedimenti da parte del MIUR o della rinuncia da parte degli stessi al contratto di lavoro a tempo indeterminato. La rinuncia alla riserva da parte dei docenti interessati comporta la cancellazione immediata dalle graduatorie stesse in conseguenza del ruolo assunto in altra sede.

6. In applicazione dell’art. 12, comma 1/bis, lettera c), punto 3, ultimo periodo della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, i docenti abilitati vincitori di concorsi per titoli ed esami banditi dalla direzione provinciale Scuole in lingua italiana e inseriti nella relativa graduatoria provinciale ai sensi della lettera c), punto 1, della legge suddetta sono assunti a tempo indeterminato dalla stessa graduatoria provinciale prima dei docenti di cui alla lettera c), punto 3, nel rispetto del principio dell’alternanza con le graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e dei contingenti stabiliti dall’art. 12, comma 2/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 5
Istituzione della dotazione organica provinciale supplementare

1. La ripartizione competente istituisce una dotazione organica provinciale supplementare per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente relativa a posti di organico di scuola primaria e secondaria, osservando i seguenti criteri:

a) Nell’organico di fatto di ciascun anno scolastico dopo la conclusione delle assunzioni a tempo indeterminato, devono essere disponibili almeno due posti interi almeno fino al termine delle lezioni.

b) Il numero dei posti nella rispettiva dotazione organica provinciale supplementare disponibili per l’assunzione del personale docente è pari al 50 per cento del numero dei posti interi vacanti o annualmente disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni. Le eventuali frazioni sono arrotondate, per eccesso, al numero superiore, se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al numero inferiore, se inferiori a 0,50.

c) La ripartizione competente può, sentite le Organizzazioni sindacali, allo scopo di potenziare le assunzioni a tempo indeterminato in base all’effettivo fabbisogno del personale docente nella scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado elevare la percentuale di cui al punto b) fino al 100 per cento del fabbisogno nelle singole classi di concorso considerando i pensionamenti del prossimo triennio ed eventuali soprannumerarietà.

2. In ciascuno degli anni scolastici successivi vengono assunti nuovi docenti affinché il numero complessivo della dotazione organica provinciale supplementare corrisponda al 50 per cento ovvero alla maggiore percentuale di cui alla lettera c, dei posti interi vacanti o dei posti annualmente disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni.

3. Qualora in sede di prima applicazione o negli anni scolastici successivi si verifichi una situazione di personale soprannumerario o sia prevedibile personale soprannumerario, la ripartizione competente, sentite le Organizzazioni sindacali, può sospendere la copertura della dotazione organica provinciale supplementare o ridurre la percentuale per la copertura della dotazione organica provinciale supplementare stessa.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a) per la classe di concorso A055 Strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado e A056 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado può essere costituita una dotazione organica supplementare per ogni strumento musicale se risulta disponibile almeno un posto intero.

Art. 6
Copertura dei posti della dotazione organica provinciale supplementare

1. Terminate le operazioni di copertura dei posti annualmente vacanti in organico di diritto, i posti della dotazione organica provinciale supplementare vengono attribuiti applicando le graduatorie e le disposizioni previste dall’articolo 4. Si prosegue nell’ordine delle graduatorie seguito per la copertura dei posti vacanti.

2. In deroga ai criteri di cui all’articolo 5, e per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 12 comma 3, della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, possono essere assunti nella dotazione organica provinciale supplementare, qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio, determinati in base agli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei servizi di insegnamento nella formazione delle graduatorie provinciali. Si tiene tuttavia conto dell’anno scolastico corrente, qualora siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio;

b) nella dotazione organica provinciale supplementare della relativa tipologia di posto o classe di concorso deve essere disponibile almeno un posto intero;

c) ove non sussistano cattedre orario intere ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di docenti di cui alla precedente lettera a), gli stessi possono cumulare fino ad un massimo di 3 spezzoni-orario per raggiungere il monte orario di 18 ore settimanali. Gli spezzoni-orario dovranno essere scelti tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità delle sedi;

d) ove si verifichi la situazione di cui alla precedente lettera c) può essere effettuata una sola assunzione a tempo indeterminato per anno;

e) l’aspirante che possiede i requisiti di cui alla lettera a) sceglie il posto in base alla propria posizione nella relativa graduatoria. In nessun caso può sorpassare altri aspiranti nelle graduatorie.

Art. 7
Scelta dei posti per l’assunzione a tempo indeterminato

1. La ripartizione competente determina con proprio provvedimento le modalità di determinazione dei posti disponibili, la data di riferimento per stabi-lire il numero dei posti da destinare all’assunzione a tempo indeterminato nonché l’ordine di ripartizione tra le graduatorie di cui agli articoli 4 e 6.

2. La ripartizione competente pubblica sul proprio sito, almeno 48 ore prima della scelta dei posti, un apposito elenco dal quale risulti nome e cognome dei docenti che, sulla base della posizione in graduatoria e dei posti disponibili, sono collocati in posizione utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nella relativa graduatoria così come la classe di concorso, la data e l’ora della convocazione.

3. In sede di scelta dei posti a tempo indeterminato si possono scegliere:

a) posti vacanti fino al 31 agosto o posti disponibili fino al 30 giugno;

b) tipologie di posti che ai sensi del vigente Contratto provinciale riguardante le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo a tempo indeterminato sono considerate disponibili per le operazioni relati-ve alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;

c) spezzoni orario in misura minima del 30 per cento di un incarico pieno, fermo restando il numero complessivo del personale da assumere nel relativo organico o nella relativa classe di concorso. Ulteriori modalità vengono definite con circolare della ripartizione competente.

4. I docenti che hanno scelto un posto previsto dal comma 4, lettera a) o b), possono chiedere al competente dirigente scolastico o alla competente dirigente scolastica la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Qualora sussistano i presupposti per l’ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale previsti dall’articolo 14 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 (p. es. il contingente del personale ammesso ad un rapporto di lavoro a tempo parziale), viene stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale.

5. L’assenza alla scelta dei posti o la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria relativa alla classe di concorso o posto di insegnamento per il quale la nomina è stata proposta. Qualora la proposta venga formulata in base alla graduatoria provinciale, l’assenza o la rinuncia comporta anche il depennamento dalla prima fascia delle graduatorie d’istituto. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, d) della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961 l’insegnante depennato può richiedere il reinserimento nella graduatoria provinciale per l’anno scolastico successivo.

6. Dall’anno scolastico 2019/2020 le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di inglese nella scuola primaria in lingua italiana, si effettuano nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e nelle nuove graduatorie provinciali compresi nell’apposito elenco definitivo di inglese nella scuola primaria in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 23 comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961. Fino all’entrata in vigore della nuova normativa contrattuale, ai sensi dell’art. 9, comma 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 15 aprile 2020, n. 251, l’orario di insegnamento delle docenti e dei docenti di inglese nella scuola primaria che hanno almeno 8 ore di insegnamento di inglese si adegua all’orario di insegnamento delle docenti e dei docenti di seconda lingua ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del testo unico dei contratti collettivi provinciali. La retribuzione avviene in ventiduesimi.

7. I diplomati del corso universitario per insegnanti di integrazione per le scuole di lingua tedesca e ladina in provincia secondo la deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2018, n. 1363, stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 1o settembre 2022. L'assegnazione della sede provvisoria per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 sarà effettuata su richiesta degli insegnanti nel seguente ordine:

a) priorità agli insegnanti con continuità nell’istituzione scolastica,

b) posizione nell'elenco per l'integrazione dalla graduatoria provinciale del grado corrispondente,

c) posizione nella graduatoria di valutazione della procedura di selezione per l'ammissione al corso universitario per insegnanti di integrazione per le scuole medie e superiori di lingua tedesca secondo il decreto della direttrice della Direzione provinciale Scuole n. 978/2019.

8. I candidati che rinunciano ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora la proposta venga formulata in base al comma 7 lettera c), vengono depennati dalla graduatoria generale di merito. I medesimi possono chiedere ogni anno il re-inserimento nella predetta graduatoria. Le date e le modalità del re-inserimento saranno determinate con circolare della direzione di istruzione e formazione competente.

Art. 8
Effetti dell’assunzione a tempo indeterminato

1. L’assunzione a tempo indeterminato su posti dell’organico di diritto o della dotazione organica provinciale supplementare si attua mediante la stipula di un contratto di lavoro sottoscritto dall’Intendente scolastico o dall’Intendente scolastica competente e dal docente interessato o dalla docente interessata, che produce effetti giuridici dal primo giorno del relativo anno scolastico ed effetti economici esclusivamente dal giorno dell’assunzione in servizio. Qualora l’assunzione di un docente a tempo indeterminato faccia seguito, senza soluzione di continuità, ad un contratto a tempo determinato, e il docente non possa assumere servizio per causa di forza maggiore debitamente documentata, si prescinde dall’obbligo dell’assunzione di servizio ai fini della fruizione dei benefici economici del contratto a tempo indeterminato.

2. I docenti di cui al comma 1 effettuano il periodo di formazione e prova ai sensi della normativa vigente.

3. Il posto che il docente o la docente di cui al comma 1 sceglie nel primo anno scolastico costituisce la sede provvisoria. L’assegnazione della sede negli anni scolastici successivi e l’assegnazione della sede definitiva sono disciplinate in sede di contrattazione collettiva provinciale relativa alla mobilità.

4. Il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola, nonché i docenti di L2 della scuola primaria hanno l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

5. Non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la scuola primaria o scuole secondarie di primo e di secondo grado, indifferentemente dalla classe di concorso o dell’organico.

Capo II
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 9
Disponibilità di posti

1. Per la copertura dei posti residuati dopo la sistemazione del personale di ruolo e del personale docente della dotazione organica provinciale aggiuntiva, si provvede con le seguenti tipologie di supplenze:

a) supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, con rapporto di lavoro fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine e dell’anno scolastico e per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, con rapporto di lavoro fino al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti con rapporto di lavoro temporalmente limitato alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del testo unico dei contratti collettivi provinciali 23 aprile 2003 nella scuola primaria l’assenza del titolare deve protrarsi di norma oltre i cinque giorni di insegnamento. Nella scuola secondaria ai sensi dell’art. 6, comma 1, il titolare deve essere assente di norma oltre i dieci giorni di insegnamento.

Art. 10
Individuazione dei docenti

1. L’individuazione dei docenti destinatari di una supplenza prevista dall’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) avviene mediante scorrimento delle graduatorie provinciali e di istituto.

2. Terminato lo scorrimento della relativa graduatoria provinciale, nel caso di necessità di sostituzione di un docente o di una docente, l’individuazione avviene scorrendo la relativa graduatoria d’istituto.

3. Qualora siano presenti le nuove graduatorie provinciali di cui all’articolo 12, comma 1-bis, lettera b) della legge provinciale del 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e nelle nuove graduatorie provinciali.

4. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dalla ripartizione competente per le graduatorie provinciali e dal dirigente scolastico o dal-la dirigente scolastica per le graduatorie di istituto.

5. Al fine di rendere contestuali le procedure di individuazione mediante le graduatorie provinciali e mediante le graduatorie di istituto, le dirigenti scolastiche o i dirigenti scolastici delegano la ripartizione competente ad individuare i docenti destinatari di supplenza temporanea per le scuole di rispettiva competenza, nel rispetto della graduatoria di istituto. Tale procedura è finalizzata a migliorare la tempestività delle operazioni di inizio dell’anno scolastico. Ai fini del conferimento dei posti per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato viene redatto un elenco denominato “elenco A” che è composto dall’elenco di cui al comma 3 di questo articolo e da tutti gli aspiranti inseriti nelle fasce 2 e 3 delle graduatorie d’istituto.

6. Le operazioni di individuazione da parte della ripartizione competente sono effettuate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

7. Il primo anno scolastico, nel quale il personale docente in possesso del titolo di studio o dell’abilitazione, presta servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato, rappresenta il periodo di inserimento professionale ai sensi dell’art, 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e della deliberazione della Giunta Provinciale 13 aprile 2021, n. 313.

Art. 11
Individuazione da graduatorie provinciali: procedura

1. L’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione avviene tramite convocazione oppure tramite una procedura online. Le modalità (orario, luogo, procedura) vengono definitive con circolare della ripartizione competente.

2. L’elenco delle sedi disponibili viene pubblicato almeno 24 ore prima di ogni convocazione.

Art. 12
Individuazione da graduatorie di istituto: procedura

1. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica provvede al conferimento delle supplenze per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente. L’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione da parte dei dirigenti scolastici o delle dirigenti scolastiche avviene per scorrimento delle graduatorie di istituto. A tal fine gli aspiranti collocati in posizione utile vengono convocati dalla scuola mediante idonea comunicazione individuale. E’ consentita la comunicazione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (cellulari, mail).

2. Qualora debba provvedersi alla sostituzione di personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

Art. 13
Individuazione degli aspiranti o delle aspiranti fuori graduatorie di istituto: procedura

1. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati i dirigenti scolastici o le dirigenti scolastiche possono affidare l’insegnamento relativo a coloro che ne facciano domanda documentata e che in base alla documentazione presentata, come ad esempio l’abilitazione, il titolo di studio, di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l’insegnamento da conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati pubblicandoli all’albo e anche nel sito dell’istituzione scolastica. I/Le candidati/e in possesso di abilitazione hanno la precedenza. Per agevolare la procedura per le scuole in lingua tedesca e per le scuole in lingua italiana viene usato un portale online dove le persone interessate possono candidarsi.

2. Al fine di garantire la qualità dei processi formativi, così come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, per contratti di durata superiore a tre mesi di cui al precedente comma, valgono le disposizioni stabilite nei commi seguenti che non si applicano ai docenti nel periodo di inserimento professionale ai sensi dell’art. 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24.

3. Tali contratti prevedono un periodo di prova della durata di 90 giorni; il periodo di prova decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

4. Entro il primo mese del periodo di prova il dirigente scolastico o la dirigente scolastica concorda con il docente obiettivi di crescita professionale ed affianca ad esso un tutor o una tutor.

5. Tra gli obiettivi rientra anche un piano di formazione personalizzato e obbligatorio (frequenza di corsi e seminari, osservazioni reciproche in classe) per un minimo di 25 ore nell´anno scolastico, badando che l’attività formativa si svolga all’inizio dell’incarico.

6. Al termine del periodo di prova e al termine dell’anno scolastico (o alla scadenza del contratto, se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni), il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esprime una valutazione sul servizio prestato dal docente o dalla docente tenendo presenti i seguenti criteri:

a) relazione del tutor o della tutor,

b) osservazioni nel contesto di insegnamento e di apprendimento (quali gestione della classe, efficacia della conduzione delle attività sul piano didattico ed educativo);

c) osservazioni nel contesto della scuola (quali la collaborazione partecipativa alla vita scolastica, i contatti con le famiglie, i contatti con i colleghi, la professionalizzazione attraverso la formazione).

7. Tali valutazioni devono essere allegate alle future richieste di disponibilità per contratti a tempo determinato.

8. Se il periodo di prova, al termine dei 90 giorni di cui al comma 3, si conclude con una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico o della dirigente scolastica, il contratto di lavoro continua a produrre effetti e, limitatamente al medesimo anno scolastico il supplente o la supplente ha diritto alla stipula di altri contratti senza ulteriore periodo di prova. Se il periodo di prova, al termine dei 90 giorni di cui al comma 3, si conclude con una valutazione negativa il contratto viene risolto e l’insegnante non ha più titolo al conferimento di altro incarico nello stesso anno scolastico.

9. Ai docenti che possono documentare una valutazione positiva nella stessa disciplina di insegnamento o in discipline affini per incarichi di durata annuale (almeno 180 giorni), non si applica il periodo di prova di cui al comma 3.

10. La valutazione del docente da parte del dirigente scolastico ai sensi del comma 6 può avere luogo per gravi motivi, anche prima del termine del periodo di prova di 90 giorni di cui al comma 3. La valutazione negativa rende possibile una risoluzione immediata del rapporto di lavoro. L'insegnante non potrà più sottoscrivere alcun contratto di lavoro nell'anno scolastico in corso.

Art. 14
Individuazione da graduatorie provinciali o d’istituto: deleghe

1. Nell’ambito delle procedure di individuazione in presenza i docenti possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia. La delega vincola il docente o la docente alla scelta effettuata dalla persona delegata. Non sono ammesse deleghe all’Intendente scolastico/a.

2. La delega ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti personalmente il giorno della convocazione.

3. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste.

4. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari.

5. I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la sede individuata, senza condizioni o riserve.

6. Se la scelta dei posti nelle scuole in lingua tedesca e nelle scuole delle località ladine viene effettuata online, l'insegnante può, in casi eccezionali motivati, incaricare l'ufficio competente di effettuare la scelta.

Art. 15
Individuazione da graduatorie provinciali o d’istituto: rinunce

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta la cancellazione dalla graduatoria.

2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita.

3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l’abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico o della dirigente scolastica. La sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo o questa accettato.

4. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.

Art. 16
Individuazione da graduatoria provinciale o d’istituto: continuità didattica

1. Per ragioni di continuità didattica un contratto viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza quando ad un periodo di assenza del titolare segua un altro periodo di assenza del medesimo titolare senza soluzione di continuità.

2. Si procede alla proroga di un contratto anche quando due periodi di assenza del medesimo titolare siano congiunti da giorni festivi, da giorni liberi dall’insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni purché non vi sia rientro in servizio del titolare. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza qualora il docente titolare si assenti senza interruzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio della sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, indipendentemente dalla tipologia dell’assenza stessa.

3. Viene invece disposta la conferma del supplente qualora due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da giorni festivi, da giorni liberi dall’insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente, ma con rientro del titolare. Il relativo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Art. 17
Individuazione dei docenti per l’insegnamento del sostegno

1. I posti per l’insegnamento del sostegno sono conferiti agli aspiranti inseriti negli elenchi con priorità sul sostegno per alunne e alunni in situazione di handicap, fermo restando il loro inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso. L’individuazione avviene secondo le precedenze stabilite nell’art. 22 nella deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961.

2. Dopo questi per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine si utilizzano, tramite scorrimento incrociato, le graduatorie d’istituto secondo l’ordine di fascia. In caso di esaurimento anche di tali graduatorie si applica quanto disposto dall’articolo 13.

3. Per le scuole di lingua italiana, esauriti gli elenchi ai sensi del comma 1, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato viene utilizzato un unico elenco che prende in considerazione la miglior posizione del docente nelle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, fermo restando il suo inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso. In caso di esaurimento anche di tale elenco si applica quanto disposto dall’articolo 13. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato dei docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno, inseriti negli elenchi delle graduatorie provinciali ai sensi dell’art. 12, comma 1/bis, lettera c) punto 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, l’individuazione avviene secondo le precedenze ivi stabilite.

4. Qualora i posti per il sostegno vengano assegnati a docenti non forniti del titolo di specializzazione per una durata di almeno 180 giorni e nella misura di almeno il 50% di un posto a tempo pieno, i docenti medesimi si impegnano a frequentare annualmente corsi specifici di almeno 25 ore organizzati dall’amministrazione scolastica. Al termine dell’anno scolastico, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dalla docente o del docente tenendo presenti i criteri stabiliti dall’articolo 13, comma 6, lettere b) e c). La frequenza di tali corsi e la valutazione positiva, sono titolo preferenziale ai fini del conferimento di tali incarichi nell’anno scolastico successivo. I presupposti per l’ammissione al corso e per il riconoscimento della precedenza sono disciplinati dall’articolo 22 della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961.

5. L’impegno di cui al comma 4 è limitato a quattro anni.

Art. 18
Individuazione dei docenti per l’insegnamento di inglese nelle scuole primarie

1. Posti di insegnamento nella scuola primaria che interamente o in parte comprendono anche l’insegnamento dell’inglese, sono indicati con la specificazione del numero delle ore di inglese.

2. I posti interi o gli incarichi formati da almeno otto ore di inglese sono conferiti agli aspiranti o alle aspiranti inseriti nell’elenco per l’insegnamento della lingua straniera - inglese - nella scuola primaria, osservando l’ordine delle precedenze ivi stabilite.

3. Nelle scuole in lingua italiana, i docenti di cui all’articolo 23, comma 3, lettera b) della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961, che non riescono ad attestare una conoscenza almeno di livello B2 della lingua inglese con attestato rilasciato per le quattro abilità da ente certificatore riconosciuto, devono frequentare uno specifico corso di durata minima di 25 ore organizzato o promosso dall’Intendenza scolastica o da questa indicato, finalizzato al raggiungimento di tale conoscenza.

4. I posti interi o gli spezzoni formati da meno di otto ore di inglese vengono conferiti secondo le graduatorie per gli insegnanti di classe o di religione che dichiarano di possedere conoscenze fondamentali della lingua inglese.

5. Gli insegnanti che scelgono i posti di cui al comma 4 con una durata di almeno tre mesi e sono sprovvisti della formazione prevista dall’articolo 23, comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961, devono frequentare annualmente un corso specifico organizzato dall’Intendenza scolastica incentrato sulla didattica e sulla metodologia dell’insegnamento della lingua inglese, aperto anche a tutti i docenti assunti ai sensi del comma 3. Al termine dell’anno scolastico, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dal docente o dalla docente considerando criteri stabiliti dall’articolo 13, comma 6, lettere b) e c). L’obbligo ai sensi del presente comma è limitato a quattro anni. La partecipazione a tale formazione per quattro anni, rappresenta titolo preferenziale permanente, a condizione che tenendo presenti i criteri stabiliti dall’articolo 13, comma 6, lettere b) e c) la valutazione si mantenga positiva e che venga documentata una conoscenza della lingua inglese del livello previsto per la collocazione nell’elenco per l’insegnamento della lingua straniera - inglese - nella scuola primaria e, per i docenti assunti fuori elenco, di livello B2.

6. Per la copertura di posti interi o spezzoni orari di insegnamento della lingua inglese, qualora non siano più disponibili i docenti di cui all’articolo 23, comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961, possono essere incaricati con contratto di lavoro a tempo determinato docenti inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto della classe di concorso AB25 – Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di primo grado (Inglese), nel rispetto dell’ordine in graduatoria. Il servizio prestato da tali docenti nella scuola primaria è valutato come servizio specifico nella classe di concorso AB25.

7. Ove negli istituti comprensivi vengano previsti posti di organico afferenti alla classe di concorso AB25 - Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di primo grado (Inglese), saranno utilizzate le graduatorie riferite a tale classe di concorso.

Art. 19
Individuazione dei docenti per l’insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori

1. I posti per l’insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori sono conferiti con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti agli aspiranti inseriti nell’elenco per l’insegnamento nelle scuole Montessori.

2. I posti di sostegno nelle scuole di cui al comma 1 sono conferiti secondo l’ordine previsto dall’articolo 22 della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961. I docenti in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori o in fase di formazione hanno precedenza rispetto ai docenti che hanno frequentato i corsi di cui all’articolo 24 della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961.

3. In mancanza di numero sufficiente di insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie, si ricorrerà ad insegnanti che frequentano il corso di specializzazione.

Art. 20
Individuazione dei docenti per l’insegnamento secondo altre nuove forme della pedagogia

1. I posti interi o gli incarichi formati da almeno 50 per cento di ore per l’insegnamento secondo altre nuove forme della pedagogia sono conferiti con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti agli aspiranti o alle aspiranti inseriti nell’elenco per l’insegnamento secondo altre nuove forme della pedagogia, osservando l’ordine delle priorità stabilite dalla deliberazione sulle graduatorie provinciale e di istituto.

2. Per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite della capienza dei posti disponibili, è richiesto il possesso del certificato del corso per altre nuove forme della pedagogia conseguito presso l’Area innovazione e consulenza per 300 ore.

3. In mancanza di numero sufficiente di insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie, si ricorrerà ad insegnanti che frequentano uno dei corsi di specializzazione previsti.

Art. 21
Individuazione dei docenti per l’insegnamento di discipline non linguistiche mediante metodologia CLIL

1. I posti formati da almeno 50 per cento di ore per l’insegnamento di discipline non linguistiche mediante metodologia CLIL sono conferiti con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti agli aspiranti o alle aspiranti inseriti nell’elenco per l’insegnamento di discipline non linguistiche mediante metodologia CLIL, osservando l’ordine delle precedenze ivi stabilite.

Art. 22
Individuazione dei docenti per l’insegnamento in ospedale

1. I posti formati da almeno 50 per cento di ore per l’insegnamento in ospedale sono conferiti con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti agli aspiranti o alle aspiranti inseriti nell’elenco per l’insegnamento in ospedale, osservando l’ordine delle precedenze ivi stabilite.

Art. 23
Individuazione dei docenti per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo e secondo grado

1. I posti per l’insegnamento di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado sono conferiti agli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale o d’istituto per la classe di concorso A056 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado.

2. I posti per l’insegnamento di strumento musicale nelle scuole secondarie di secondo grado sono conferiti agli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale o d’istituto per la classe di concorso A055 Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado.

Art. 24
Individuazione dei docenti per particolari metodologie didattiche

1. Nelle scuole in lingua tedesca e delle località ladine l’individuazione dei docenti per particolari metodologie didattiche avviene ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale 13 giugno 2017, n. 646. I docenti vincitori di una selezione possono essere confermati dal dirigente scolastico/dalla dirigente scolastica nel secondo e terzo anno del triennio di validità senza un’ulteriore selezione. Per le scuole in lingua italiana vengono applicate le disposizioni della deliberazione della Giunta Provinciale 20 dicembre 2016, n. 1407.

Art. 25
Contratti

1. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal/dalla dirigente scolastico/scolastico e dal/dalla docente interessato/a, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termina:

a) per le supplenze annuali, il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il 30 giugno;

c) per le supplenze temporanee, l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, fatto salvo l’articolo 40 del CCNL 29 novembre 2007.

2. I contratti di cui al comma 1 lettere b) e c) vengono prorogati al 31 agosto qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 28 del testo unico dei contratti collettivi provinciali.

3. I seguenti commi da 4 a 9 non trovano applicazione per le scuole in lingua tedesca.

4. In sede di prima applicazione delle norme di cui all’articolo 12, comma 7 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, introdotto dalla legge provinciale del 26 gennaio 2015, n. 1, su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, i contratti di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere prorogati per l’anno scolastico successivo, purché il posto sia ancora vacante o disponibile.

5. Ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale 1° dicembre 2015, n. 1378, per la sola scuola in lingua italiana e per le scuole delle località ladine, al fine della proroga del contratto, è richiesta la valutazione positiva da parte del dirigente scolastico.

6. Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, i contratti di cui al comma 1 lettera c) possono essere prorogati per l’anno scolastico successivo, purché stipulati per il periodo intercorrente tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni ed il termine delle stesse e purché il posto, nell’anno scolastico successivo, sia disponibile almeno fino al 30 aprile.

7. Il/la dirigente scolastico/scolastica deve prestare il consenso alla proroga dei contratti prevista dai commi 4 e 6. Il consenso può essere rifiutato:

a) qualora, nel corso dell’anno scolastico, il rendimento del/della docente non sia stato sufficiente, il/la dirigente scolastico/scolastica abbia contestato al/alla docente questo fatto per iscritto entro il 30 aprile del rispettivo anno scolastico ed il comitato di valutazione del servizio abbia espresso un parere conforme;

b) qualora entro il 30 aprile dell’anno scolastico corrente sia stato instaurato a carico del/della docente un procedimento disciplinare e sia stato sentito il consiglio del personale del Consiglio scolastico provinciale.

8. La percentuale dei posti sui quali vengono effettuate le proroghe viene stabilita dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente. Le proroghe vengono disposte solamente nei confronti dei docenti in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire, depurato del numero dei posti non attribuibili per mancanza di consenso.

9. Le proroghe vengono disposte sulla base dell’elenco di cui all’articolo 10, comma 3.

Art. 26
Cumulo di contratti

1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l’orario di insegnamento.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nelle scuole primarie l’incarico può essere completato solamente nei circoli viciniori;

b) nella scuola secondaria il completamento può realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche delle scuole, anche attraverso il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa e che il numero dei docenti componenti il consiglio di classe resti invariato. Il completamento può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre istituzioni scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Ulteriori modalità vengono definite con circolare delle ripartizioni competenti.

3. Presso la scuola professionale di Ortisei, la quale è annessa al liceo artistico di Ortisei, le ore residue delle materie d’insegnamento presso la scuola professionale possono essere coperte con docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti al liceo artistico o da docenti provenienti dalle graduatorie provinciali o d’istituto.

Art. 27
Idoneità all’impiego

1. Il personale docente assunto non è tenuto alla presentazione del certificato sanitario di idoneità fisica all’impiego.

Art. 28
Norme finali

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato alla data di stipulazione del contratto.

 

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