1. Gli assegni di studio di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri assegni di studio per la medesima formazione.
2. In deroga al comma 1, l’assegno di studio di cui al presente regolamento può essere cumulato con:
a) le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un’indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali);
b) le borse di studio assegnate per meriti particolari;
c) le agevolazioni a favore di studentesse e studenti con disabilità.