(1) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, le parole: “una spesa massima di 343.951,26 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “una spesa massima di 12.343.951,26 euro per l’anno 2022”.
(2) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, la cifra: “10.000.000,00” è sostituita dalla cifra: “20.000.000,00”.