(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10, è così sostituito:
“1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 612.064,32 euro per l’anno 2021, a 312.598,62 euro per l’anno 2022, a 192.598,62 euro per l’anno 2023, a 193.405,62 euro per l’anno 2024 e a 122.466,26 euro per l’anno 2025, si provvede:
(2) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10, è abrogato.