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Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
Modifica dei criteri e delle direttive per il risanamento dei rifugi alpini in Alto Adige

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6. Approvvigionamento di acqua potabile

6.1 Generalità

I rifugi e le strutture analoghe in alta montagna di cui al punto 2.1 devono essere riforniti di acqua potabile che risponda ai vigenti standard di qualità. A causa della frequente assenza di fonti di acqua sotterranea risulta necessario ricorrere alle acque superficiali, da utilizzare a scopo potabile. A tal fine occorre effettuare una classificazione delle acque superficiali a uso potabile, che determini la necessaria categoria di trattamento.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante “Norme in materia ambientale”, disciplina la procedura di classificazione delle acque superficiali e prevede il prelievo di 12 campioni in un anno e l'analisi delle acque con riferimento a una vasta gamma di parametri chimici e microbiologici. Prevede inoltre una serie di controlli da effettuare dopo la classificazione iniziale.

Poiché in alta montagna le acque superficiali sono spesso difficili da raggiungere e, in inverno, sono di solito inaccessibili per il campionamento, viene definita una procedura semplificata per la classificazione e i controlli successivi. Una procedura semplificata è ragionevole anche perché i rifugi sono solitamente aperti solo in estate e le eventuali acque superficiali usate a scopo potabile presentano un bacino idrografico piccolo, inaccessibile e inutilizzato dall’uomo, con un rischio di contaminazione relativamente basso. Per questo motivo, sia il numero di campioni per la classificazione e i successivi controlli, sia i parametri chimici e microbiologici da analizzare possono essere ridotti.

6.2 Requisiti igienici per l'acqua potabile

L’acqua destinata al consumo umano deve essere conforme, all’utenza, agli standard di qualità chimica e microbiologica previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, e successive modifiche.

6.3 Captazione dell’acqua e determinazione della potabilità

Per l'approvvigionamento dei rifugi con acqua potabile, le acque sotterranee provenienti da sorgenti e pozzi sono preferibili alle acque superficiali, quali ad esempio ruscelli, laghi o deflusso dei ghiacciai. L’acqua da disgelo o piovana può essere usata solo in casi eccezionali.

6.3.1 Acque sotterranee (sorgenti o pozzi)

Per l'utilizzo a scopo potabile di acque sotterranee provenienti da sorgenti e pozzi è necessario richiedere un giudizio di idoneità al Servizio aziendale di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominato S.I.S.P. È inoltre necessario richiedere il rilascio di una concessione di derivazione dell’acqua ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 della legge stessa. La domanda di concessione è presentata all’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche.

6.3.2 Acque superficiali e acqua da disgelo o piovana

Solo in assenza di acque sotterranee utilizzabili a fini potabili a un costo tecnico accettabile, si può ricorrere a un prelievo dalle acque superficiali (quali ad esempio ruscelli, laghi o deflusso dei ghiacciai) o, in casi eccezionali, all’acqua da disgelo o piovana.

Per l'utilizzo delle acque superficiali e dell’acqua da disgelo o piovana dev’essere in ogni caso previsto un trattamento. L'acqua superficiale grezza deve essere classificata al fine di definire la rispettiva classe di trattamento. In caso di raccolta di acqua da disgelo o piovana non è richiesta la classificazione, ma il rilascio di un giudizio di idoneità da parte del S.I.S.P..

Per l’uso dell’acqua da disgelo o piovana non è prevista alcuna concessione di derivazione dell’acqua.

6.3.3 Procedura di classificazione per l'utilizzo di acque superficiali come acqua potabile

6.3.3.1 La domanda di classificazione delle acque superficiali deve essere presentata al Laboratorio Analisi acque e cromatografia o al Laboratorio biologico dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. Il/La richiedente indica nella domanda i dati relativi al periodo di utilizzo dell’acqua e allega alla stessa una relazione, redatta da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, che descrive dettagliatamente il bacino idrografico del corpo idrico, con particolare riferimento alle potenziali fonti di contaminazione, nonché le misure eventualmente necessarie a tutelare la risorsa idrica.

6.3.3.2 I laboratori di cui punto 6.3.3.1 prelevano i campioni ed effettuano le analisi chimiche e microbiologiche necessarie per la classificazione dell'acqua all’origine. La classificazione viene effettuata sulla base degli esiti analitici dei parametri biologici e chimici ed è inviata al/alla richiedente e al S.I.S.P..

Sulla base di tale classificazione, il S.I.S.P emette un parere recante le necessarie misure di trattamento dell’acqua. Il parere deve essere allegato alla domanda di concessione di derivazione dell’acqua, da presentare all’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

Per la messa in esercizio degli impianti è richiesto il rilascio di un giudizio di idoneità da parte del S.I.S.P..

6.3.3.3 Il campionamento per la classificazione delle acque superficiali avviene nei mesi del periodo di utilizzo e comunque solo quando il punto di campionamento individuato è accessibile e il campionamento è tecnicamente eseguibile.

6.3.3.4 Analisi di laboratorio per la classificazione: si analizzano i parametri del gruppo I e II di cui alla sezione A dell’allegato 2 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006. I parametri del gruppo III della sezione A del suddetto allegato 2 sono esaminati almeno una volta durante il periodo di classificazione, ad eccezione dei metalli, che vengono analizzati ad ogni campionamento.

Se dalla descrizione del bacino idrografico di cui al punto 6.3.3.1 risulta l’assenza di fonti antropiche e naturali di contaminazione e dalle analisi iniziali riguardanti i parametri del gruppo III non sono emersi valori anomali, non sono necessarie ulteriori analisi di detti parametri (non riguarda i metalli).

Per le analisi microbiologiche, si applicano i parametri dell'acqua utilizzata a scopo potabile di cui al decreto legislativo n. 31/2001, e successive modifiche.

6.3.3.5 I controlli sulla qualità dell'acqua potabile presso l’utenza e sulla qualità dell'acqua superficiale sono effettuati dal gestore dell’acquedotto. La frequenza di tali controlli interni e i parametri da analizzare sono specificati nel parere rilasciato dal S.I.S.P..

6.3.3.6 Le acque sono classificate nelle categorie di trattamento A1, A2 e A3 di cui alla sezione A dell’allegato 2 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006:

- categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;

- categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;

- categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.

I trattamenti specificati nelle singole categorie mirano a rimuovere dall'acqua eventuali contaminanti e agenti patogeni nonché a garantire un approvvigionamento idrico sicuro.

6.4 Progettazione e gestione degli impianti di approvvigionamento di acqua potabile

Tutti gli acquedotti di acqua potabile devono essere costruiti e gestiti secondo le direttive relative agli standard di qualità nella progettazione, nella costruzione e nell’esercizio di acquedotti a uso potabile di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima del 25 luglio 2018 n. 14252/2018.

 

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