(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, le parole: “regolamento 92/2081/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992” sono sostituite dalle parole: “regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.
(2) Nella lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, le parole: “regolamento 1999/1493/CE del Consiglio del 17 maggio 1999“ sono sostituite dalle parole: “regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli”.
(3) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:
“f) prodotti di produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”.
(4) Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: “alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000“ sono sostituite dalle parole: “al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione”.
(5) Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2022.