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e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 141)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2021)

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1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U.  30 dicembre 2021, n. 52.

Art. 2 (Modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Con la presente legge sono attuate, nel settore faunistico, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Inoltre, sono effettuati adeguamenti al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.”

(2) Nel comma 1/ter dell’articolo 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido” sono soppresse.

(3) Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“3. Con decreto del Presidente della Provincia sono stabiliti i requisiti che i territori demaniali affidati all'Agenzia Demanio provinciale devono avere per costituire oasi di protezione nonché i criteri per la gestione della fauna selvatica.”

(4) La lettera q) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“q) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o ancora da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale recintati allo scopo di evitare danni provocati da fauna selvatica. I fondi chiusi esistenti o che si intendono istituire devono essere comunicati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali;”.

(5) Il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“3. Le strutture di appostamento venatorio possono essere realizzate solo con il consenso del proprietario del terreno. L’accesso ad esse è vietato alle persone non autorizzate. La Giunta provinciale emana le relative direttive. Chi viola tali direttive, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00.”

(6) Alla fine del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentita l’associazione più rappresentativa sul territorio provinciale dei titolari di centri per la selvaggina, i requisiti che i centri per la selvaggina devono soddisfare nonché le prescrizioni relative alla loro gestione, alle specie che vi si devono tenere e al prelievo degli animali.”

(7) I commi 3, 4 e 6 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. La costruzione dei centri è subordinata all’autorizzazione dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l’ispettorato forestale territorialmente competente. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l’autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio, dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE nonché alla direttiva 2009/147/CE.

4. L’autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, salvo che per i centri esistenti e già autorizzati al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione con riferimento alle specie contenute o alla superficie. La revoca dell’autorizzazione è altresì disposta dal direttore dell’ufficio provinciale competente per la caccia quando si verificano ripetute infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.

6. Nei centri di allevamento della fauna selvatica è vietato l’esercizio della caccia. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione di cui al comma 3, da agenti di vigilanza venatoria o da un cacciatore autorizzato a tale scopo dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia. Il cacciatore autorizzato deve essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell’assicurazione prevista all’articolo 11, comma 6.”

(8) Dopo il comma 10 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“11. Qualora siano in possesso dei requisiti previsti, al titolare di un centro di allevamento di fauna selvatica o a una persona da esso designata all'autorità competente viene concesso un termine di 20 giorni per catturare, narcotizzare o abbattere gli animali selvatici fuggiti dal centro. Parimenti, in casi motivati e sentito il titolare del centro di fauna selvatica, possono essere incaricati gli organi di cui all'articolo 31, comma 1, o i titolari di permesso di caccia, secondo le indicazioni dell'autorità competente, a narcotizzare o ad abbattere gli animali selvatici fuggiti.”

(9) Il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Per l’esercizio dei compiti e delle funzioni delegate all’Associazione possono essere stipulate convenzioni e possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute. Su richiesta dell'associazione interessata, il 50 per cento del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto. I relativi criteri vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(10) La rubrica dell’articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Piano di abbattimento, valutazione dei trofei e rassegna di gestione”.

(11) Il comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“3. Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 24 viene effettuato sulla base delle liste di prelievo e delle valutazioni dei trofei; a tal fine si devono presentare i trofei di tutta la fauna selvatica ungulata abbattuta l’anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia. Per la selvaggina rinvenuta morta vanno redatte liste separate. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti gli obblighi di documentazione e di vigilanza.”

(12) Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. L’assessore provinciale competente in materia di caccia dispone le necessarie misure per il contenimento degli animali selvatici invasivi, tenendo conto delle norme dell’UE e statali. Gli organi di cui all’articolo 31, comma 1, sono incaricati di procedere a eventuali prelievi.”

(13) Il comma 4 dell’articolo 31 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“4. Qualora in una riserva non venga garantita la regolare e prevista vigilanza venatoria per un periodo superiore a tre mesi, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia, previa diffida all'Associazione competente, revoca i permessi di caccia rilasciati. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, sono effettuati dagli agenti venatori di professione nonché dagli appartenenti al Corpo forestale a tal fine incaricati dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.”

(14) Il comma 8 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Gli agenti venatori sono autorizzati ad abbattere in ogni momento capi di fauna selvatica cacciabile affetti da malattie gravi o di cui si sospetta che siano affetti da malattie infettive o parassitarie nonché capi di fauna selvatica cacciabile feriti gravemente, al fine di abbreviarne le sofferenze o di evitare la diffusione di malattie contagiose. Gli agenti venatori e, previa autorizzazione scritta dell’assessore provinciale competente in materia di caccia, anche le guardie volontarie dei gestori delle riserve private di caccia e gli appartenenti al Corpo forestale provinciale sono inoltre autorizzati ad abbattere o catturare predatori a qualsiasi ora del giorno e della notte nel periodo stabilito all’articolo 4.”

(15) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“e) sono munite di valida licenza di porto di fucile per uso caccia.”

(16) Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: “durante il periodo consentito,” sono inserite le parole: “i cani coinvolti nella caccia alla volpe organizzata dall’amministratore del corrispondente distretto venatorio dopo il 15 dicembre,” e dopo le parole: “per i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto” sono inserite le parole: “nonché per i cani da caccia impiegati dagli agenti di vigilanza venatoria”.

(17) Nel comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia,” sono soppresse.

(18) La rubrica dell’articolo 37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Aiuti per danni da selvaggina”.

(19) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“c) vengano provocati da lepri o piccoli predatori, nonostante l’assunzione di misure di prevenzione.”

(20) Nel comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “, anche a mezzo di funzionario delegato,” sono soppresse.

(21) Dopo il comma 7 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le spese di cui agli articoli 37 e 38 sia in forma di indennizzi che di risarcimenti sono da considerare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).”

(22) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“k) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 per chi, nei centri di allevamento di fauna selvatica, abbatte o fa abbattere selvaggina in violazione alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 6/bis, o all’articolo 10. Alla sanzione amministrativa soggiace sia il tiratore sia il gestore del centro che ha partecipato all’atto.”

(23) L’alinea del comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“1. La sanzione amministrativa prevista e l’eventuale sanzione accessoria si applicano con ordinanza-ingiunzione. A seconda della gravità dell’infrazione è disposta la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite di caccia per un periodo fino a quattro anni oppure la limitazione del permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:”.

(24) Il comma 6 dell’articolo 22, il comma 4/bis dell’articolo 31, il comma 4 dell’articolo 37 e l’articolo 42 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sono abrogati.

(25) Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 3.000,00 euro per l’anno 2021, in 3.000,00 euro per l’anno 2022 e in 3.000,00 euro per l’anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

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