(1) Nei confronti dei giornalisti/delle giornaliste già assunti dall’Amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e in servizio alla data dell’entrata in vigore del presente contratto collettivo sono fatti salvi, fino alla scadenza dei rispettivi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, i trattamenti normativi ed economici ivi previsti e riferiti, per quanto concerne i trattamenti economici, a quelli in godimento nel mese di ottobre 2019.
(2) In sede di prima applicazione del presente contratto collettivo, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio in sede di assunzione, per i giornalisti/le giornaliste attualmente già assunti/assunte dall’Amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e in servizio alla data dell’entrata in vigore del presente contratto collettivo, si tiene conto dell’anzianità di servizio complessivamente maturata nell’Amministrazione provinciale come giornalista.
(3) In sede di prima applicazione del presente contratto collettivo, l’anzianità di servizio maturata in qualità di giornalista presso l’Amministrazione provinciale pari ad almeno otto anni equivale al titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di giornalista della pubblica amministrazione – esperto/giornalista della pubblica amministrazione – esperta di cui all’articolo 3 in presenza di documentate esperienze altamente significative nel campo dell’informazione.