(1) Per i permessi per motivi di studio è a disposizione un contingente orario determinato nel modo seguente:
• 3% dell’organico di fatto delle scuole primarie moltiplicato per 87 ore;
• 3% dell’organico di fatto delle scuole secondarie di primo grado moltiplicato per 79 ore;
• 3% dell’organico di fatto delle scuole secondarie di secondo grado moltiplicato per 79 ore.
(2) In ciascun grado d’istruzione, l’80% del contingente è riservato al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato che richiede i permessi per motivi di studio retribuiti per la frequenza dei corsi previsti dall’art. 4 comma 1 lettera a) o comma 2 lettera a). In tutti gli altri casi ha precedenza il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.