1. La Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande approvate. Effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
2. Le domande da sottoporre a controllo a campione sono selezionate mediante sorteggio. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.
3. Durante i controlli viene presa visione della documentazione contabile in originale e si verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate. Il controllo è effettuato:
a) mediante richiesta di specifica documentazione;
b) mediante controlli in loco se le informazioni da verificare non sono disponibili nella suddetta documentazione.
4. Delle operazioni di controllo e del relativo esito è redatto apposito verbale.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a sottoporsi ai controlli e alla vigilanza della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione.
6. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.