(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. L’unità di valutazione e gli enti gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, eseguono visite domiciliari per offrire supporto alle famiglie, per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione. L’assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, o non rende possibili le visite. Le modalità di espletamento delle visite domiciliari sono definite dalla Giunta provinciale.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Se nel corso delle visite domiciliari di cui all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è garantita un’adeguata assistenza, o quando vi sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all’effettiva fruizione di tali prestazioni di servizi. I relativi criteri sono fissati con la deliberazione di cui all’Art. 12, comma 1.”