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d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 51)
Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

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1)
Publicato nel numero straordinario 2 del B.U. 29 luglio 2021, n. 30.

Art. 32 (Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Consulta per il sociale)

1. La Consulta per il sociale è istituita come organo consultivo della Giunta provinciale in materia di politiche sociali.

2. La Consulta per il sociale è composta da:

  1. l’assessora/l’assessore competente per le politiche sociali;
  2. una/un rappresentante della Ripartizione Politiche sociali;
  3. una/un rappresentante della Ripartizione Salute;
  4. una/un rappresentante dei Comuni;
  5. una/un rappresentante dei servizi sociali delle comunità comprensoriali;
  6. due rappresentanti delle associazioni interessate;
  7. due rappresentanti dei prestatori di servizi sociali;
  8. una/un rappresentante delle associazioni sindacali;
  9. una/un rappresentante delle associazioni economiche;
  10. due rappresentanti delle strutture formative e di ricerca.

3. La Consulta per il sociale è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura sulla base delle proposte dei settori rappresentati. Sentita la Consulta per il sociale, la Giunta provinciale ne approva il regolamento.

4. La Consulta ha i seguenti compiti:

  1. sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della legislazione provinciale ed esprime pareri sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento di esecuzione nel settore sociale;
  2. segue l’elaborazione del Piano sociale provinciale e dei singoli piani di settore e redige pareri sulle proposte;
  3. elabora proposte in merito alle prestazioni sociali;
  4. esprime pareri su tematiche di rilevanza sociale. I/Le componenti della Consulta fungono da interlocutori per tutte le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quanto riguarda la normativa e la sua attuazione;
  5. istituisce sezioni che con le loro competenze tecniche supportano la Consulta per il sociale da un punto di vista tecnico.”
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ActionActionXXXVI Patrimonio
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ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
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ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
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ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
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ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
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ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
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