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d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 51)
Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

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1)
Publicato nel numero straordinario 2 del B.U. 29 luglio 2021, n. 30.

Art. 28 (Modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 3/-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 34/ter (Convenzioni con cliniche estere)

1. Qualora l’Azienda Sanitaria non sia in grado di erogare determinate prestazioni sanitarie di alto livello specialistico può stipulare, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, convenzioni con strutture sanitarie estere al fine di garantire l’erogazione di tali prestazioni. In tal modo si vuole assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutte le persone residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce le specialità cliniche di alto livello specialistico di cui al comma 1.

3. L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di invio dei pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua i medici autorizzati all’invio.

4. L’Azienda Sanitaria predispone annualmente, entro il mese di aprile, una relazione sull’attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 relativa all’anno precedente e la trasmette al competente Ufficio della Ripartizione provinciale Salute.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis In conformità alla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la composizione della commissione deve corrispondere alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno dei membri della commissione può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. Nell’assoluta impossibilità di nominare una commissione secondo dette modalità, l'assessore provinciale alla Salute può autorizzare una deroga alle norme sulla proporzionale etnica.”

(3) L’articolo 51/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 51/ter (Incarichi di servizi propedeutici alle procedure concorsuali)

1. Nella fase antecedente al reclutamento del personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può affidare, nel rispetto delle disposizioni sui contratti pubblici, incarichi per servizi propedeutici alle procedure concorsuali di propria competenza.”

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