(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita:
“b) la realizzazione di opere e interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un razionale regime delle acque e la conservazione della stabilità del suolo;”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “di cui alle leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.” sono sostituite dalle parole: “di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.”
(4) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale determina, anche ai sensi degli articoli 66 e 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale non soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1.”
(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Chiunque utilizzi un deposito per legname con tettoia a fini commerciali, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro; alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro soggiace chi vi depositi macchinari, veicoli, attrezzi, materiali diversi dal legno, vi ricoveri del bestiame oppure affitti o dia in locazione tale struttura.”
(6) Nel comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “, in piani forestali sommari” sono soppresse.
(7) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari” sono sostituite dalle parole: “aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari”.
(8) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria non sia possibile a causa di particolari condizioni, si provvede alla predisposizione di una scheda boschiva, approvata dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.”
(9) Nel comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “di dimensioni inferiori a cento ettari” sono sostituite dalle parole: “aventi una superficie forestale inferiore a cento ettari”.
(10) Il comma 8 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.
(11) Il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.
(12) Il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.
(13) Il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.
(14) Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole: “di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 13, comma 3”.
(15) Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole: “entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali sugli albi pretori comunali ovvero dalla loro comunicazione” sono sostituite dalle parole: “dopo la scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali agli albi pretori comunali ovvero dopo la loro comunicazione”.
(16) Il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.
(17) Il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“5. Qualora nei boschi o su terreni pascolivi soggetti a vincolo sia accertata la presenza di capre inselvatichite che non possono essere catturate, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può, dopo l’affissione di un avviso all’albo telematico del relativo comune per la durata di sette giorni, disporre con provvedimento definitivo la loro cattura con narcotizzazione o il loro abbattimento, che avverranno da parte di appartenenti al Corpo forestale provinciale con armi di servizio, eventualmente narcotizzanti.”
(18) 2)
(19) Le lettere h) e k) del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituite:
“h) il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per la realizzazione di strade di accesso alle superfici colpite nonché il ripristino dei danni alle opere di cui al presente articolo;
k) le opere e gli interventi volti al risanamento degli ambienti naturali degradati nonché alla cura e manutenzione del paesaggio colturale, comprese le infrastrutture per la protezione delle greggi per evitare danni causati da grandi predatori, nonché la realizzazione e manutenzione di sentieri, percorsi di interesse naturalistico e infrastrutture similari, compresi gli accessori.”
(20) Il comma 2 dell’articolo 61 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“2. Fatte salve le competenze attribuite ai direttori d’ufficio ai sensi della normativa vigente, l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. Essa deve essere notificata ai soggetti interessati entro due anni dal ricevimento degli scritti difensivi o dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo.”
(21) Dopo il comma 3 dell’articolo 61 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
“4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste dalla presente legge non trova applicazione il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, in quanto tali sanzioni amministrative pecuniarie hanno, nell’interesse pubblico, anche carattere risarcitorio per il danno arrecato ad ambiente e natura e devono pertanto essere necessariamente commisurate direttamente all’ammontare dello stesso.”