1. Per l’anno 2021, per il finanziamento del servizio “Vivere insieme la quotidianità” è previsto, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, un contributo fisso di 8,50 euro all’ora per un ammontare massimo complessivo di 12.000 ore annue; l’importo massimo della tariffa oraria posta a carico degli utenti di cui all’articolo 21, comma 4, è invece pari a 18,00 euro all’ora. Per gli anni successivi, l’ammontare del contributo e delle ore nonché l’importo massimo della tariffa oraria possono essere rideterminati annualmente con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, previo accordo con la Ripartizione provinciale Agricoltura.
2. Per l’anno 2021, per il finanziamento del servizio “Pasto nel vicinato” è previsto, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, un importo fisso di 2,50 euro a pasto per un numero massimo complessivo di 10.000 pasti all’anno. Per gli anni successivi, l'importo per singolo pasto e il numero massimo complessivo di pasti annui possono essere rideterminati annualmente con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, previo accordo con la Ripartizione provinciale Agricoltura.
3. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 la Ripartizione provinciale Agricoltura mette annualmente a disposizione della Ripartizione provinciale Politiche sociali i mezzi finanziari necessari al servizio “Pasto nel vicinato” nonché i mezzi finanziari di propria competenza per il servizio “Vivere insieme la quotidianità”. Decorsa questa fase transitoria triennale, le modalità di finanziamento vengono rideterminate di comune accordo tra la Ripartizione provinciale Politiche sociali e la Ripartizione provinciale Agricoltura.
4. In prima applicazione dei presenti criteri, le cooperative che gestiscono servizi già funzionanti devono presentare la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 6 entro 180 giorni dalla pubblicazione dei criteri stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. In prima applicazione dei presenti criteri, la tariffa stabilita dalla cooperativa ai sensi dell’articolo 21, comma 4, deve essere comunicata all’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali entro 30 giorni dalla pubblicazione dei criteri stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione.