1. Il finanziamento del servizio “Pasto nel vicinato” avviene tramite il servizio sociale territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni relative al finanziamento della prestazione “pasti a domicilio – pasto – menù completo senza fornitura a domicilio” di cui all'articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e ai relativi criteri di attuazione.
2. Il finanziamento avviene attraverso l’assegnazione di un importo fisso per singolo pasto, fino a un numero massimo complessivo di pasti stabilito annualmente a livello provinciale.
3. La tariffa per gli utenti corrisponde a quella della prestazione “pasti a domicilio – pasto – menù completo senza fornitura a domicilio” di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.