In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 21)
Utilizzo temporaneo di aree di proprietà della Provincia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 11 febbraio 2021, n. 6.

Art. 2 (Possibilità di utilizzo da parte di imprese)

(1) Fino alla conclusione dei procedimenti di insediamento e previa prestazione di una fideiussione bancaria a garanzia della restituzione e della corretta gestione dell'area, l'utilizzo degli immobili di proprietà della Provincia situati nelle zone per insediamenti produttivi può essere temporaneamente concesso ad imprese nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:

  1. consegna anticipata ad imprese per le quali è in corso un procedimento di insediamento, tramite la costituzione di un diritto di superficie, o la cessione in proprietà, o la cessione in proprietà previa costituzione di un diritto di superficie;
  2. messa a disposizione temporanea a favore di imprese nei confronti delle quali è stato disposto l'insediamento e che necessitano di un'area di cantiere per l’edificazione del lotto loro assegnato; il termine massimo ammissibile coincide con la durata del permesso di costruire per l’edificazione delle realizzande costruzioni aziendali;
  3. messa a disposizione temporanea, per un massimo di tre anni, finalizzata al superamento di esigenze transitorie delle imprese. Tale utilizzo è disposto in seguito a un avviso pubblico, nel quale vengono stabiliti le condizioni e i criteri di scelta nel caso in cui vi siano più interessati. In casi eccezionali, decorso il periodo massimo di tre anni, è possibile un'unica proroga di ulteriori tre anni, a condizione che la relativa domanda venga presentata almeno un mese prima della scadenza del termine.