(1) L’impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti in cui è prevista una presenza di spettatori, atleti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 26 giugno 1984, oppure la corrispondente classe europea. Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio di repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa, possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino alle persone presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto nella zona interessata dall’allarme.
(2) Se sospeso alla copertura, il sistema di illuminazione deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.
(3) Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a 1,20 m; detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare l’ostruzione dell’uscita in caso di caduta del pallone.
(4) Ogni anno deve essere prodotto al Comune un certificato di idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, attestante l’avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma 1.