(1) Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Se sono allestiti ambienti dedicati ai fumatori, trova applicazione quanto stabilito dalla normativa tecnica provinciale.
(2) Il numero di persone da considerare nel dimensionare l’impianto di condizionamento e ventilazione è il numero massimo di frequentatori ammesso nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento.
(3) La velocità dell’aria nelle zone occupate dal pubblico non deve superare, dal pavimento fino all’altezza di 2,50 m, il valore di 0,20 m/s. Se le bocchette di estrazione si trovano nella zona occupata dal pubblico, nelle loro vicinanze possono essere ammesse velocità maggiori, purché l’ubicazione e la forma delle bocchette evitino che la corrente d’aria arrechi disturbo.