(1) Nei teatri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), è prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 fra la scena e i suoi ambienti annessi così come fra la scena e la sala; fa eccezione il boccascena, per il quale la compartimentazione deve essere realizzata con sipario di classe 1 di reazione al fuoco.
(2) Nei teatri con capienza superiore a 1.000 spettatori il boccascena deve essere munito di sipario di sicurezza.
(3) Nei teatri con capienza fino a 1.000 spettatori e negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento muniti di palcoscenico, il tecnico stabilisce di volta in volta se, in relazione alle dimensioni e alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena deve essere munito del sipario di sicurezza.
(4) L’installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza anche superiore a 1.000 spettatori, nei quali le rappresentazioni teatrali su apposito palcoscenico sono effettuate solo saltuariamente.