(1) Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala devono essere almeno del tipo ventilato.
(2) Per scala ventilata si intende una scala provvista superiormente di un’apertura di aerazione con superficie minima pari a 1 m2, munita di sistema di apertura con comando a distanza posto in prossimità dell’entrata o dell’accesso alla scala e funzionante anche in caso di emergenza.