(1) Il comma 1 dell’articolo 18 dell’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è così sostituito:
“1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un massimo di tre membri effettivi eletti dall’assemblea generale per la durata di quattro anni. Se il collegio è composto da due o tre membri, almeno uno di essi deve essere un imprenditore alberghiero/un’imprenditrice alberghiera. I membri del collegio dei revisori dei conti o il revisore unico/la revisora unica possono non essere soci dell’Associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee generali con voto consultivo. Se è composto da due o tre membri, il collegio dei revisori elegge nel suo seno un/una presidente, tenendo conto della specifica qualificazione richiesta.”