(1) Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è così sostituito:
“1. Nelle associazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 700.000 pernottamenti all’anno negli ultimi due anni, almeno un membro del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto al relativo albo professionale o all’albo professionale dei commercialisti.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è abrogato.
(1) Il comma 1 dell’articolo 18 dell’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è così sostituito:
“1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un massimo di tre membri effettivi eletti dall’assemblea generale per la durata di quattro anni. Se il collegio è composto da due o tre membri, almeno uno di essi deve essere un imprenditore alberghiero/un’imprenditrice alberghiera. I membri del collegio dei revisori dei conti o il revisore unico/la revisora unica possono non essere soci dell’Associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee generali con voto consultivo. Se è composto da due o tre membri, il collegio dei revisori elegge nel suo seno un/una presidente, tenendo conto della specifica qualificazione richiesta.”
(1) Il comma 1 dell’articolo 25 dell’allegato B al decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è così sostituito:
“1. L’organo di controllo è nominato dall’assemblea dei soci, se prescritto dalla legge o se così deciso dall’assemblea stessa.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.