(1) I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio, organizzando il proprio tempo di lavoro per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Essi sono esonerati dalla prestazione di lavoro straordinario ed articolano il proprio tempo di lavoro in modo flessibile nell’interno dell’orario di servizio della struttura, correlandolo a quello degli altri dirigenti in relazione agli obiettivi e ai programmi annuali da realizzare, per il cui raggiungimento essi sono retribuiti e non per il mero svolgimento di un determinato orario lavorativo.
(2) La rilevazione della presenza in servizio che, pur non avendo alcun carattere fiscale, deve comunque consentire l’applicazione di istituti contrattuali - quali aspettative, malattie, ferie, permessi, ecc. - o la verifica di eventuali responsabilità ovvero ancora garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche nonché la distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria, avverrà con i metodi di rilevazione automatizzata in vigore nel comprensorio per il restante personale. La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d’ufficio, fatti salvi i richiamati casi di legittima assenza previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
(3) I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa comunicano preventivamente in forma scritta al direttore del comprensorio la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze variamente motivate, al fine di rendere del tutto trasparente le modalità delle proprie prestazioni lavorative.
(4) Le ore di lavoro straordinario già effettuate, con l’entrata in vigore del presente contratto, sono recuperate o remunerate.