(1) Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 7 del presente contratto collettivo.
(2) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere autorizzato preventivamente e per iscritto dal dirigente responsabile.
(3) Le ore straordinarie possono essere utilizzate per far fronte ai seguenti servizi o prestazioni:
- servizio effettivo in caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità,
- altre effettive esigenze di servizio di carattere eccezionale.
(4) Le ore di lavoro straordinario remunerate prestate dal personale non possono individualmente superare 250 ore all’anno.
(5) Le ore straordinarie devono essere prioritariamente recuperate. Qualora tale recupero non fosse possibile a causa di eccezionali esigenze di servizio debitamente documentate, le stesse vengono pagate. Le modalità di recupero o pagamento vengono definite nell’accordo degli obiettivi annuali tra il personale interessato ed il superiore preposto.
(6) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l’indennità integrativa speciale per il coefficiente 165.
(7) Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario si tiene conto del trattamento di posizione attribuito, compresa l’indennità di dirigente sostituto di direttore, salvo il rispetto dei seguenti limiti massimi:
- compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 15 scatti,
- coefficiente massimo di indennità di funzione: 1,9.
(8) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il compenso orario di cui ai commi 6 e 7 del 30 per cento.
(9) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.
(10) Il presente articolo non trova applicazione per i dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa.