(1) Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, e relative spese organizzative, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.
(2) Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, e relative spese organizzative, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.
(3) La Giunta provinciale stabilisce le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l’applicazione del presente articolo.