(1) A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 trovano applicazione anche con riferimento agli anni 2021 e 2022. Le agevolazioni di cui all’articolo 5, concesse per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, programmati per gli anni 2021 e 2022 e che a causa dell’emergenza non hanno avuto luogo, o che alternativamente sono state realizzate online, e le relative spese organizzative, incluse le spese di gestione e di personale, sono erogate sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali. 2)