(1) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: “ai sensi dell’articolo 230/bis” sono sostituite dalle parole: “ai sensi degli articoli 230/bis e 230/ter”.
(2) Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, sono aggiunte le parole: “presso la sede dell’azienda;”.
(3) Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: “L’attività di ospitalità non è compatibile con l’attività ricettiva svolta in forma professionale.”
(4) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituito: “L’attività di ospitalità in alloggi deve essere svolta presso la sede dell’azienda; fa eccezione l’attività agrituristica "ospitalità su malghe", che può essere svolta solo da quegli imprenditori agricoli che, all’entrata in vigore della presente legge, sono già iscritti nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attività.”
(5) Nel comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: “nell’Archivio unico provinciale esercizi ricettivi (ASTUR)” sono sostituite dalle parole: “nell’archivio provinciale degli esercizi ricettivi”.
(6) Nel comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: “agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 16, comma 5,”.
(7) Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
“5. Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono iscritti nell’elenco comunale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, per l’attività di ospitalità presso la sede dell’azienda, entro due anni alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 4. Gli imprenditori agricoli che non si sono adeguati entro il termine prescritto alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera a), possono esercitare l'attività di ospitalità in alloggi ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.”