(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Se, entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità, l’assuntore o l’assuntrice del maso a causa di morte trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall’alienazione e il valore di assunzione. Se l’assunzione del maso è avvenuta per atto tra vivi, sussiste l’obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l’assuntore o l’assuntrice aliena la proprietà del maso o di parti del medesimo entro 20 anni dall’assunzione. Nel caso in cui l’assunzione del maso non sia avvenuta a causa di morte, non sussiste l’obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l’alienazione a favore di terzi avviene decorsi dieci anni dalla morte della persona che ha ceduto il maso all’assuntore o all’assuntrice. Il versamento è dovuto al momento dell’apertura della successione o, se successivo a tale apertura, al momento del trasferimento. Per singole parti del maso il calcolo viene effettuato rapportando il loro valore di assunzione a quello dell’intero maso. Dal ricavo conseguito va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall’assuntore o dall’assuntrice.”
(2) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, le parole: “fino al raggiungimento dei dieci anni” sono sostituite dalle parole: “fino alla scadenza dei termini di cui al comma 1”.
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis Indipendentemente dalla circostanza che l’assuntore o l’assuntrice del maso abbia assunto il maso a causa di morte o per atto tra vivi, trovano applicazione le disposizioni riguardanti la divisione ereditaria suppletoria vigenti al momento della morte del suo o della sua dante causa.”