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c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 21)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 2 aprile 2020, n. 14.

Art. 18 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) Alla fine del comma 5/bis dell’articolo 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controlli veterinari.”

(2) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “ovvero coloro che esercitano legittimamente la caccia”.

(3) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “, q) e u)” sono sostituite dalle parole: “e q)”.

(4) Alla fine della lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “In caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica. Va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.“

(5) La lettera i/bis) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“i/bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all’Art. 27, comprese le prescrizioni ivi contenute; in caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica; va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.”

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