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c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 21)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 2 aprile 2020, n. 14.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”)

(1) Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“7. Alle sedute del Comitato ambientale partecipano di volta in volta, con diritto di voto, anche i rappresentanti degli uffici provinciali competenti per il rilascio di autorizzazioni o pareri necessari per i singoli progetti, che non siano già membri del Comitato ai sensi del comma 2; essi sono individuati sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1.”

(2) Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: “per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale” sono inserite le parole: “, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia”.

(3) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è soppresso il terzo periodo.

(4) Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“3. L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.”

(5) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, le parole: “II A della direttiva 2011/92/UE” sono sostituite dalle parole: “IV-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

(6) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: “Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’Agenzia, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.”

(7) Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: “L’Agenzia comunica” sono inserite le parole: “per via telematica”.

(8) Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è inserito il seguente comma:

“2/bis Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’Agenzia.”

(9) Il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“3. Nei successivi 30 giorni l’Agenzia può chiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi 45 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’Agenzia di procedere all’archiviazione.”

(10) Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è inserito il seguente comma:

“3/bis L’Agenzia adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 nell’eventualità in cui l’Agenzia ne abbia fatto richiesta. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’Agenzia può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per l’adozione del suddetto provvedimento; in tal caso, l’Agenzia comunica tempestivamente, per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento.”

(11) Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“4. Se il progetto non ha significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale in base ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ove richiesto dal proponente e tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, impartisce le condizioni ambientali necessarie a evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Se il progetto presenta possibili, significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 22 in base ai criteri pertinenti elencati nel predetto allegato V.”

(12) Nel comma 7 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, la parola: “assoggettabilità” è sostituita dalle parole: “verifica di assoggettabilità a VIA”.

(13) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“1. Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il proponente deve fornire:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue caratteristiche e dimensioni;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio e di dismissione;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, per quanto possibile, compensare impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle soluzioni alternative prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali che hanno portato alla scelta dell’opzione proposta prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il piano di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, nel quale sono anche indicate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle caratteristiche peculiari del progetto specifico o della tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a f), redatta in lingua italiana e tedesca.”

(14) Nel comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, il numero: “60” è sostituito dal numero: “30”.

(15) L’articolo 18 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“Art. 18 (Avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale)

1. Il proponente presenta all’Agenzia la domanda di VIA comprensiva dei seguenti allegati: il progetto, lo studio di impatto ambientale, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto, l’avviso al pubblico con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la sintesi non tecnica. Il proponente allega altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e indicati in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

2. Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Agenzia comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

3. Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro di cui all’articolo 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione il Gruppo di lavoro e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano, per i profili di rispettiva competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, o al ricevimento delle eventuali integrazioni richieste, l’Agenzia pubblica nel proprio sito web l’avviso al pubblico di cui al comma 1, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica; della pubblicazione è data informazione nell’albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate. La pubblicazione nel sito web dell’Agenzia sostituisce le comunicazioni ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare le proprie osservazioni in merito alla valutazione di impatto ambientale nonché alla valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e all’autorizzazione integrata ambientale, qualora queste ultime siano necessarie. Le osservazioni pervenute sono pubblicate tempestivamente sul sito web dell’Agenzia.

6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto o il/la rappresentante legale di un’associazione ambientalista operante a livello provinciale possono richiedere all’Agenzia, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, che la consultazione avvenga nell’ambito di un’inchiesta pubblica. Tale inchiesta deve concludersi entro i successivi 40 giorni a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale dell’inchiesta pubblica è redatto dall’Agenzia.

7. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ovvero dalla conclusione dell’inchiesta pubblica, l’Agenzia può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata e l’Agenzia procede all’archiviazione.

8. L’Agenzia, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e procede a una nuova pubblicazione ai sensi del comma 4. I termini di cui ai commi 5 e 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’Agenzia convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente, il Comitato ambientale rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi non afferenti alla tutela dell’ambiente, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona.

10. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 180 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.”

(16) La rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituita: “Valutazione degli impatti ambientali”.

(17) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: “Il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale ed emette un parere motivato sull’impatto ambientale prevedibile, tenendo conto delle valutazioni del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica.”

(18) Nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, le parole: “negativi e sulle eventuali misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto” sono sostituite dalle parole: “ambientali negativi significativi e sulle eventuali misure di monitoraggio da adottarsi in fase di realizzazione e di esercizio del progetto”.

(19) Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

“3. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto, tenendo conto del parere del Comitato ambientale e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica.”

(20) L’articolo 20 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“Art. 20 (Provvedimento autorizzatorio unico provinciale)

1. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è assunto nella seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. In questa seduta il Comitato ambientale è rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata, che espone l’esito della valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere tali titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. L’efficacia temporale del provvedimento di VIA è definita dal provvedimento stesso ed è comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente e previo parere del Comitato ambientale, di specifica proroga da parte dell’Agenzia.

3. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e agli altri titoli abilitativi di cui al comma 1, contenute nel provvedimento autorizzatorio unico provinciale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dalle amministrazioni competenti per materia secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.

4. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è pubblicato, integralmente, nel sito web dell’Agenzia. I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione.”

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