1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate.
2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene secondo il principio di casualità applicato alla lista dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.
4. I controlli possono essere effettuati tramite:
a) sopralluoghi e ispezioni;
b) richiesta di idonea documentazione.
5. Per l’effettuazione dei controlli l’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione può avvalersi del supporto di altre ripartizioni provinciali nonché dei revisori cooperativi nel corso della revisione.
6. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione è revocata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri e restituita all’Amministrazione provinciale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della liquidazione.