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z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio

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1)
Pubblicato nel supplemento 8 del B.U. 26 settembre 2019, n. 39.

Art. 33 (Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) L’articolo 12 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“Art. 12 (Formazione di maestro artigiano/maestra artigiana)

1. “Maestro artigiano/Maestra artigiana” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. professioni artigiane per le quali è previsto l’esame di maestro;
  2. finalità dell’esame;
  3. ammissione all’esame;
  4. struttura e programmi dell’esame;
  5. commissioni d’esame;
  6. svolgimento dell’esame;
  7. valutazione e denominazione della qualificazione;
  8. riconoscimento di crediti formativi;
  9. corsi di preparazione.

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

3. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1.”

(2) Dopo l’articolo 19/bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19/ter (Associazione dei maestri professionali)

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

3. Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri.”

(3) Alla fine del comma 14 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “È comunque necessaria la denuncia di sede aziendale da parte del prestatore/dalla prestatrice d’opera.”

(4) Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente capo:

“CAPO V-BIS (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MANUTENTORE DEL VERDE)

Art. 41.1 (Definizione dei requisiti professionali)

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica;
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente;
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare,
  6. iscrizione nell’albo professionale per giardinieri di cui alla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31, e successive modifiche;
  7. iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche;
  8. attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in base al percorso formativo di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e successive modifiche;
  9. sono altresì valide ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese le qualificazioni professionali elencate nell’Accordo di cui alla lettera g).

2. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione.

3. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese.”

(5) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 41/bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, le parole: “450 ore” sono sostituite dalle parole: “250 ore”.

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Le disposizioni di cui al titolo II, capo V-bis, valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese agricole.”

(7) Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del verde”, “giardiniere”, “sistemazione orti e giardini” o “decoratore di giardini”, sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti all’attività di “manutentore del verde”. Le persone che si sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del verde”, “giardiniere”, “sistemazione di orti e giardini” o “decoratore di giardini” nel lasso di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di “manutentore del verde” entro 24 mesi, pena la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese. Le imprese che all’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “giardiniere”, “sistemazione orti e giardini” o “decoratore di giardini” sono iscritte d’ufficio con l’attività di “manutentore del verde.”

(8) Dopo il comma 18 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“19. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma.”

(9) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, continuano ad applicarsi gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.

(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 109.000,00 euro per l’anno 2020 e in 212.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.”

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