(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente del “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.