1. Alle agenzie di educazione permanente sono concessi, previa domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri del personale ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
2. La base di calcolo per il finanziamento è il numero di ore di attività o giornate di frequenza riconosciute svolte dal richiedente nell’anno precedente a quello di riferimento. Per giustificati motivi il richiedente può scegliere quale base di calcolo il numero di ore di attività o giornate di frequenza raggiunto due anni prima. Tale deroga deve essere motivata in via preliminare dal richiedente e approvata dall’ufficio provinciale competente.
3. Sono ammesse a finanziamento le spese per i seguenti profili professionali, secondo i criteri di seguito indicati:
a) un’addetta amministrativa/un addetto amministrativo a fronte di 1.800 ore annue di attività oppure 1.600 giornate annue di frequenza comprovate dall’agenzia di educazione permanente;
b) una collaboratrice pedagogica/un collaboratore pedagogico a fronte di 2.400 ore annue di attività oppure 2.000 giornate annue di frequenza comprovate dall’agenzia di educazione permanente;
c) un’ulteriore collaboratrice pedagogica/un ulteriore collaboratore pedagogico o un’ulteriore addetta amministrativa/un ulteriore addetto amministrativo a fronte di 4.000 ore annue di attività oppure 3.500 giornate annue di frequenza comprovate dall’agenzia di educazione permanente.
4. Per le agenzie di educazione permanente ladine trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
5. Il personale deve:
a) essere in possesso di un titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere, secondo quanto specificato al comma 6;
b) essere disponibile a seguire una formazione continua partecipando regolarmente a convegni, corsi di aggiornamento professionale e analoghe iniziative promosse dalla Provincia o da istituzioni specializzate;
c) garantire la continuità nel rapporto di lavoro;
d) risultare alle effettive dipendenze dell’agenzia di educazione permanente; un posto a tempo pieno può essere suddiviso in più posizioni di lavoro a tempo parziale, fatta eccezione per il posto di direttore/direttrice di cui al comma 6, lettera c). Il personale dipendente può essere sostituito in qualsiasi momento dell’anno.
6. Il personale deve possedere i requisiti e svolgere le mansioni rispondenti alla relativa qualifica professionale, come indicato di seguito:
a) addetto amministrativo/addetta amministrativa, VI qualifica funzionale:
1) requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex maturità) o almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente;
2) mansioni: di front-office, contabili-amministrative e di supporto nell’organizzazione delle iniziative;
b) collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica, VIII qualifica funzionale:
1) requisiti: assolvimento di studi universitari quinquennali o almeno quadriennali secondo il vecchio ordinamento oppure assolvimento di studi universitari triennali con due anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex maturità) con almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente;
2) mansioni: analisi dei fabbisogni formativi del territorio, pianificazione, organizzazione e svolgimento di misure formative e progetti, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, assistenza e sviluppo della qualità, collaborazione con il direttore/la direttrice e/o il/la presidente nell’organizzazione e nel coordinamento del personale nonché nella definizione degli obiettivi dell’agenzia;
c) direttore/direttrice, VIII qualifica funzionale:
1) requisiti: assolvimento di studi universitari quinquennali o almeno quadriennali secondo il vecchio ordinamento oppure assolvimento di studi universitari triennali con due anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex maturità) con almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente;
2) mansioni: direzione e organizzazione, gestione del personale, direzione dell’agenzia secondo gli standard di qualità, definizione degli obiettivi dell’agenzia, monitoraggio e controllo dei compiti delegati ai collaboratori/alle collaboratrici, espletamento dei compiti delegati dagli organi dell’agenzia.
7. Al direttore/Alla direttrice di cui al comma 6, lettera c) spetta un’indennità pari all’indennità di posizione del direttore/della direttrice dell’ufficio provinciale competente, purché l’agenzia di educazione permanente di appartenenza abbia almeno quattro persone (equivalenti a tempo pieno) assunte alle proprie dipendenze.
8. Il finanziamento non può essere in alcun modo superiore alle spese preventivate dall’agenzia di educazione permanente per il relativo/la relativa dipendente.