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f) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 121)
Promozione dell'amministrazione di sostegno

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 della B.U. 19 luglio 2018, n. 29.

Art. 2  (Misure)   delibera sentenza

(1) La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure:

  1. rafforzamento e coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
  2. informazione e consulenza a favore di tutta la cittadinanza e dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati;
  3. sostegno alle persone che necessitano di un/ una amministratore/amministratrice di sostegno, anche in relazione ad una indicazione preventiva rispetto al proprio futuro amministratore/alla propria futura amministratrice di sostegno;
  4. formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore/amministratrice di sostegno;
  5. sostegno agli amministratori e alle amministratrici di sostegno nominati, attraverso l’offerta di iniziative di aggiornamento ed ulteriori misure di supporto.

(2) La Provincia può sostenere le spese per la stipula di una polizza di assicurazione al fine di tenere indenni gli amministratori e le amministratrici di sostegno nominati dai giudici tutelari del Tribunale di Bolzano, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali, a condizione che questi/queste non appartengano al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti.

(3) La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno appartenente a un nucleo familiare in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel pagamento dell’equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive sostenute, dal giudice tutelare all’amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, a condizione che questi/questa non appartenga al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.  2)

(4) La Giunta provinciale definisce i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

massimeDelibera 14 dicembre 2009, n. 2978 - Istituzione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno e approvazione dei relativi requisiti di iscrizione - Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 (modificata con delibera n. 320 del 21.03.2017)
2)
L'art. 2, comma 3, è stato così modificato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
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