(1) La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure:
(2) La Provincia può sostenere le spese per la stipula di una polizza di assicurazione al fine di tenere indenni gli amministratori e le amministratrici di sostegno nominati dai giudici tutelari del Tribunale di Bolzano, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali, a condizione che questi/queste non appartengano al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti.
(3) La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno appartenente a un nucleo familiare in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel pagamento dell’equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive sostenute, dal giudice tutelare all’amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, a condizione che questi/questa non appartenga al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. 2)
(4) La Giunta provinciale definisce i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.