(1) La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la presenza di servizi diffusi sul territorio per perseguire le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b).
(2) I servizi svolgono i seguenti compiti:
(3) Gli enti locali possono concludere accordi, i cui oneri vanno a carico dei propri bilanci, con soggetti privati e altre pubbliche amministrazioni, e comunque con quelle cui spetta l’istituzione dei servizi di amministrazione della giustizia, al fine di partecipare alla realizzazione di sportelli territoriali per sostenere gli Uffici della Volontaria Giurisdizione e di mettere a disposizione di questi sportelli apposito personale amministrativo.