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y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.

Art. 62 (Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è cosi sostituito:

“4. L’esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Tali disposizioni valgono anche laddove sia consentito l’esercizio in forma mobile dell’attività, come ulteriormente disciplinato dalla Giunta provinciale. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per movimento terra.”

(2) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, la parola: “Reifentechniker” è sostituita dalla parola: “Reifendienst”.

(3) Il comma 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, nonché di aver frequentato con profitto il corso di preparazione in materia di impianti termici ed emissioni in atmosfera.”

(4) Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente capo VI con gli articoli 41/bis, 41/ter e 41/quater:

“CAPO VI (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA)

Art. 41/bis (Definizione dell’attività e requisiti professionali)

1. Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
  2. attestato di qualifica in materia attinente all’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  3. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all’attività;
  4. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
    1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
    2. due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
    3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;
  5. possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e delle relative disposizioni attuative.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa qualificata continuativa presso imprese abilitate del settore.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

5. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese.

Art. 41/ter (Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività stessa.

Art. 41/quater (Lavanderie a gettoni)

1. In conformità all’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche, le disposizioni del presente capo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all’attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all’interno dell’esercizio.”

(5) Nel testo tedesco del comma 18 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, la parola: “Reifentechniker” è sostituita dalla parola: “Reifendienst”.

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