(1) Nel testo tedesco dell’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 5, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola “Fremdenverkehr” è sostituita con la parola “Tourismus”.
(2) Nel testo tedesco dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola: “Iniziativen” è sostituita con la parola: “Initiativen”.
(3) Nel testo tedesco dell’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola “Fremdenverkehr” è sostituita con la parola “Tourismus”.
(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola “Gemeindenkonsortien” è sostituita dalla parola “Gemeindekonsortien”.
(5) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituita:
“e) da due esperti designati dall’assessore provinciale competente in materia di attività sportive;”.
(6) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è aggiunta la seguente lettera f):
“f) da un rappresentante della delegazione provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).”
(7) Il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:
“5. Il direttore dell’ufficio sport e i responsabili dello sport scolastico delle Intendenze scolastiche ovvero delle Direzioni e dei Dipartimenti Istruzione e formazione della Provincia partecipano alle sedute della consulta, con voto consultivo.”
(8) Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:
“6. I membri della consulta di cui alle lettere c), d) e f) sono scelti tra terne di nominativi designati dagli organismi indicati. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di giorni 60 dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni proposte dall’assessore competente in materia di sport.”
(9) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.