(1) Con segnalazione certificata si attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, la conformità dell’opera al progetto presentato e approvato ed alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire nonché la sua agibilità. Per la segnalazione certificata dell’agibilità è presupposta la richiesta di iscrizione al catasto dell’edificio. 172)
(2) Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presentano la segnalazione certificata per:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1;
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché siano stati collaudati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano state completate e collaudate le opere strutturali connesse, e siano state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
(2-bis) La segnalazione certificata di cui al presente articolo è corredata dall’attestazione del direttore/della direttrice dei lavori o, qualora non nominati, di un professionista abilitato/una professionista abilitata che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché dalle dichiarazioni di conformità, dai certificati e dai documenti stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre alla segnalazione certificata di agibilità è allegato l’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’articolo 40-bis, secondo le prescrizioni del permesso di costruire. 173)
(3) In tutti i casi di interventi, l’edificio può essere utilizzato solo in seguito alla segnalazione dell’agibilità, completa della documentazione prescritta, a condizione che l’utilizzo sia consentito ai sensi delle norme sulla prevenzione degli incendi e sugli impianti termici. Nel caso in cui accerti che la segnalazione certificata e la documentazione presentata siano incomplete o erronee, ovvero accerti la carenza di uno o più requisiti e presupposti per l’ammissibilità dell’utilizzo, il Comune adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, un atto motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa e comunica tale atto all’interessato/all’interessata. Qualora sia possibile completare o rettificare la segnalazione certificata e la relativa documentazione o rimediare alle carenze accertate, il Comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita con atto motivato l’interessato/l’interessata a provvedere, disponendo la sospensione dell’utilizzo intrapreso e prescrivendo di completare o rettificare i documenti prescritti o di ovviare alle carenze accertate, con la fissazione di un termine utile non inferiore ai 30 giorni. Decorso il suddetto termine senza che siano stati trasmessi i documenti richiesti o si sia ovviato alle carenze accertate, l’utilizzo si intende vietato e l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti. L'atto motivato interrompe il termine di cui al terzo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l’interessato/l’interessata trasmette i documenti richiesti al Comune o comunica di aver ovviato alle carenze. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà dell’interessato/dell’interessata di ripresentare la segnalazione certificata, con le modifiche o le integrazioni necessarie. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. 174)
(4) La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, lettere a), b) e c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 500,00 euro. Per l’utilizzazione di un edificio prima della segnalazione certificata sull’agibilità è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese intero o frazione dello stesso, una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80 delle parti dell'edificio abusivamente occupate. 175)