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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 54 (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)   delibera sentenza

(1) Per le varianti al piano comunale che riguardano interventi all’interno dell’area insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, e che non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i), si applica il procedimento di cui all’articolo 60. L’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale. In caso di mancato parere positivo dell’esperto/esperta di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), in seno alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in relazione a varianti che incidono sui beni paesaggistici si applica il procedimento di cui al successivo comma 2.  La ripartizione provinciale competente provvede all’inserimento delle varianti nel Piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP). 117)

(2) Per le varianti al PCTP diverse da quelle previste al comma 1 si applica il procedimento di cui all’Art. 53, ma la relativa adozione è di competenza della Giunta comunale.

(3) La Giunta provinciale può apportare d’ufficio le modifiche al PSCTP e al PCTP di cui all’articolo 53, comma 8. In tal caso si applica il procedimento di cui all’articolo 50.

(4) 118)

(5) Le correzioni necessarie per l’armonizzazione grafica tra il piano paesaggistico, l’eventuale piano del parco e gli strumenti di pianificazione comunale sono disposte, anche d’ufficio, dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sentito il Comune interessato.

(6) L’autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale; essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell’autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla base dell’approvazione VIA di altri progetti. Sono fatte salve le determinazioni del piano paesaggistico. 119)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale – Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione del processo per rinuncia
117)
L'art. 54, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, successivamente sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, poi  modificato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9, e dall’art. 8, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
118)
L'art. 54, comma 4, è stato abrogato dall'art. 16, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
119)
L'art. 54, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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