(1) Il progetto del piano strategico adottato dalla Giunta provinciale è pubblicato sulla Rete Civica dell’Alto Adige presso l’amministrazione provinciale e nelle sedi dei Comuni.
(2) La data di pubblicazione è resa nota mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Il progetto del piano è pubblicato per almeno 30 giorni. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione gli enti e le associazioni interessate possono presentare ai Comuni o alla Giunta provinciale osservazioni e proposte intese a migliorare il piano.
(3) Entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione i Comuni esprimono il loro parere motivato sul progetto del piano, tenendo presenti le osservazioni e proposte ricevute.
(4) Contemporaneamente alla pubblicazione ai sensi del comma 1, il progetto del piano è inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché quest’ultimo formuli, entro il termine perentorio di 120 giorni, eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
(5) La Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, approva il piano, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e dei pareri di cui al comma 3. Il piano approvato e il relativo disegno di legge sono trasmessi al Consiglio provinciale.
(6) Alla scadenza di dieci anni dall'entrata in vigore del piano strategico, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti in materia, sottopone al Consiglio provinciale la delibera di conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede in tal senso secondo le disposizioni del presente articolo.
(7) Al più tardi alla scadenza di 20 anni dall’entrata in vigore del piano strategico va eseguito un nuovo procedimento di pianificazione e approvazione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.