1. Le famiglie affidatarie percepiscono un compenso, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta provinciale, contestualmente alla quota base di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.
2. Sulla base di una motivata valutazione professionale dell'operatore/operatrice del distretto sociale, responsabile del caso, il compenso può essere aumentato fino a un massimo del 40 per cento. Tale incremento può essere riconosciuto in caso di condizioni di affidamento particolarmente gravose e complesse, ad esempio in presenza di esigenze particolari della persona affidata (quali spostamenti per l’effettuazione di terapie, problemi di salute, problemi comportamentali, stati alternati di crisi) tali da richiedere un maggiore impegno da parte della famiglia affidataria, particolare frequenza dei contatti, dei colloqui e degli incontri con la rete dei servizi nonché una particolare flessibilità da parte della famiglia affidataria.