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Delibera 12 giugno 2018, n. 566
Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 226 del 08.02.2010 (modificata con delibera n. 1139 del 19.12.2023)

Allegato A

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI PERSONE ADULTE

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida determinano, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le modalità organizzative e le prestazioni riguardanti l’affidamento familiare di persone adulte e costituiscono uno strumento operativo per le operatrici e gli operatori dell’area socio-pedagogica dei distretti sociali, al fine di facilitare e promuovere l’uso di questa misura socio-pedagogica.

Art. 2
Finalità

1. L’affidamento familiare di persone adulte ha l’obiettivo di assicurare un accompagnamento e un sostegno di tipo familiare e garantire l’assistenza della persona nell’ambito della vita quotidiana. La famiglia affidataria, affiancata dai servizi sociali e sanitari del territorio, costituisce un’alternativa alla collocazione in una struttura sociale residenziale e semiresidenziale.

2. L’affidamento familiare di persone adulte è una misura socio-pedagogica dei servizi sociali che si distingue dal diretto utilizzo di un servizio di assistenza e cura semiresidenziale o residenziale da parte di un utente. Essa è attivata sulla base un progetto socio-pedagogico delle operatrici e degli operatori dell’area socio-pedagogica dei distretti sociali.

Art. 3
Destinatari

1. L'affidamento familiare di persone adulte è un servizio destinato a persone maggiorenni che non sono in grado di abitare in modo completamente autonomo o non possono permanere nella famiglia di origine, oppure a persone che necessitano di un periodo di orientamento e accompagnamento in un contesto familiare per poter avviare un percorso di autonomia. I destinatari dell'affidamento familiare sono:

a) persone con disabilità;

b) persone con malattia psichica;

c) persone con dipendenza patologica;

d) persone anziane autonome oppure appartenenti al primo livello di inquadramento per la non autosufficienza;

e) persone in grave disagio sociale.

Art. 4
La famiglia affidataria

1. La famiglia affidataria può essere composta da coppie con o senza figli, sposate o conviventi, o da persone singole.

2. L’affidamento avviene di norma presso una famiglia estranea al nucleo familiare della persona affidata e non legata da vincoli di parentela. L’affidamento può però realizzarsi anche nell’ambito familiare, presso parenti oltre il terzo grado, quando i servizi sociali lo ritengano opportuno. L’affidamento presso parenti fino al terzo grado può essere disposto in casi eccezionali e motivati sotto l’aspetto socio-pedagogico o qualora sia considerato opportuno continuare un progetto iniziato nell’ambito dell’assistenza socio-pedagogica di base per minori.

3. La famiglia affidataria deve:

a) disporre di spazi adeguati per accogliere un’altra persona nella propria casa, garantendo l’accessibilità dell’abitazione in funzione dei bisogni della persona affidata;

b) avere tempo e disponibilità per sostenere e accompagnare la persona nel suo percorso di vita, aiutandola a sviluppare e a mantenere capacità e relazioni sociali;

c) essere consapevole del proprio ruolo e della responsabilità nei confronti della persona affidata e della sua famiglia d’origine;

d) essere disponibile a collaborare con la rete dei servizi e delle istituzioni coinvolte nel progetto individuale della persona.

4. Ad una stessa famiglia non possono essere affidate contemporaneamente più di tre persone.

Art. 5
Procedimento

1. L’operatrice/operatore dell’area socio-pedagogica del distretto sociale valuta le capacità e i bisogni di cura, assistenza e accompagnamento della persona da affidare, in collaborazione con altri enti e servizi coinvolti nel progetto di vita della persona stessa, ed effettua la selezione della famiglia affidataria.

2. La proposta di affidamento delle persone di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere sottoposta al parere del Servizio sanitario competente (Servizio riabilitativo, Servizio psicologico, Centro di Salute mentale, Servizio per le dipendenze).

3. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti per l’affidamento e previo consenso manifestato dalla persona affidata o dal suo/dalla sua rappresentante legale, il distretto sociale redige una convenzione con relativo disciplinare d’oneri, nel quale sono indicati:

a) dati anagrafici;

b) motivazione degli obiettivi e degli interventi;

c) tipologia e durata dell’affidamento;

d) compiti della famiglia affidataria, della persona affidata e dei servizi sociali e sanitari;

e) modalità di collaborazione tra la persona affidata, la famiglia affidataria, la famiglia di origine, i servizi sociali e sanitari ed eventuali altre organizzazioni attive sul territorio, che promuovono l’inclusione;

f) informazioni relative al compenso da corrispondere alla famiglia affidataria e alla compartecipazione tariffaria della persona affidata e dei nuclei familiari obbligati.

4. Al distretto sociale compete il coordinamento e la vigilanza sugli interventi concordati; il distretto provvede inoltre ad assicurare alle famiglie affidatarie informazione, formazione e sostegno.

5. L'affidamento familiare cessa quando vengono meno le condizioni che l’hanno disposto o non vengono rispettati i compiti definiti nella convenzione e nel relativo disciplinare d’oneri.

6. In caso di passaggio ad altra forma assistenziale (ad es. di tipo domiciliare o residenziale), alla persona affidata devono essere garantiti la necessaria consulenza e l’accompagnamento.

Art. 6
Tipologie di affidamento familiare

1. L’affidamento familiare può realizzarsi nelle seguenti modalità, con formula residenziale o semiresidenziale:

a) Assistenza residenziale:

1) affidamento a tempo pieno (7 giorni alla settimana);

2) affidamento nel fine settimana;

3) affidamento per alcuni giorni infrasettimanali (< 5 giorni).

b) Assistenza semiresidenziale:

1) affidamento diurno completo (≥ 6 ore);

2) affidamento diurno parziale (< 4 ore);

3) affidamento diurno completo (≥ 6 ore) nel fine settimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni);

4) (abgogato con delibera n. 1139 del 19.12.2023)

Art. 7
Compensi alle famiglie e costo della prestazione

1. Le famiglie affidatarie percepiscono un compenso, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta provinciale, contestualmente alla quota base di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

2. Sulla base di una motivata valutazione professionale dell'operatore/operatrice del distretto sociale, responsabile del caso, il compenso può essere aumentato fino a un massimo del 40 per cento. Tale incremento può essere riconosciuto in caso di condizioni di affidamento particolarmente gravose e complesse, ad esempio in presenza di esigenze particolari della persona affidata (quali spostamenti per l’effettuazione di terapie, problemi di salute, problemi comportamentali, stati alternati di crisi) tali da richiedere un maggiore impegno da parte della famiglia affidataria, particolare frequenza dei contatti, dei colloqui e degli incontri con la rete dei servizi nonché una particolare flessibilità da parte della famiglia affidataria.

Art. 8
Partecipazione tariffaria e assegno di cura

1. L'affidamento familiare, che rappresenta un’alternativa alla collocazione in una struttura sociale residenziale o semiresidenziale, prevede una compartecipazione tariffaria da parte dell’utente e dei suoi familiari ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. L’entità della compartecipazione è determinata prendendo in considerazione:

a) per il pagamento della tariffa giornaliera: la situazione economica della persona affidata e del relativo nucleo familiare obbligato, nonché la tipologia di affidamento concordata;

b) per la quota giornaliera da versare a integrazione del compenso erogato alla famiglia affidataria: il livello di inquadramento per la non autosufficienza o l’indennità di accompagnamento percepita.

3. Le quote di compartecipazione finanziaria sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale, contestualmente alla quota base.

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Gli affidamenti familiari di persone che hanno iniziato il progetto secondo le linee guida sulla “Assistenza socio-pedagogica di base per minori" e che hanno superato il 18° anno di età, proseguono ai sensi del suddetto progetto, nei casi ivi previsti, fino al compimento del 25° anno di età.

2. Il passaggio dall’affidamento svolto nell’ambito dell’assistenza minorile a quello previsto per le persone adulte, deve essere concordato con una nuova convenzione con relativo disciplinare d’oneri e, nella fase di passaggio della gestione del progetto individuale, deve essere accompagnato con continuità e in collaborazione con la rete dei servizi.

 

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