1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, ai fini dei presenti criteri di attuazione sono da considerarsi ammissibili ad aiuto le seguenti iniziative:
a) studi di fattibilità per l’innovazione;
b) fase preliminare di progetti di ricerca e sviluppo;
c) progetti di ricerca e sviluppo;
d) innovazione di processo o dell’organizzazione;
e) diritti di proprietà industriale;
f) sistemi di management;
g) servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione;
h) assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato;
i) progetti di cooperazione per ricerca e sviluppo;
j) capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire;
j/bis) misura speciale a favore di imprese start-up innovative;
k) creazione e sviluppo di poli di innovazione;
l) iniziative particolari.
2. Sono ammissibili ad aiuto le attività avviate a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
3. I costi complessivi ammissibili ad aiuto in fase di approvazione vanno arrotondati ai 100,00 euro inferiori per tutte le iniziative promosse dai presenti criteri di attuazione.